Art. 8.
                  Disposizioni transitorie e finali

  8.1.  Entro  il  15 dicembre  2004  il Gestore della rete organizza
delle  procedure  di  assegnazione di CCC, con validita' per l'intero
anno 2005, agli operatori di mercato in immissione.
  8.2.  Entro  due  giorni  dal  termine delle assegnazioni di cui al
precedente  comma, il Gestore della rete organizza delle procedure di
assegnazione di CCC, con validita' mensile per ciascun mese dell'anno
2005, agli operatori di mercato in immissione.
  8.3.  Entro  quindici  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
provvedimento  il  Gestore  della  rete  trasmette  all'Autorita' una
proposta  per l'implementazione delle procedure di cui al comma 8.1 e
8.2  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  ai  commi  da  8.5 a 8.15.
L'Autorita'  si  pronuncia sulla proposta trasmessa dal Gestore entro
cinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della medesima. Decorso
inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.
  8.4. La proposta di cui al precedente comma 8.3 contiene peraltro:
    a) il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione;
    b) la  stima  dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art.
15  della  deliberazione  n.  168/2003  relativamente  a ciascun mese
dell'anno   successivo,   nonche'   la   stima   delle  distribuzioni
percentuali  tra  le  zone  di cui all'art. 15 della deliberazione n.
168/2003  e  per  ciascun  mese del medesimo anno, delle quantita' di
energia  elettrica  di  cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c) della
deliberazione n. 168/2003;
    c) la  descrizione  del  modello  di calcolo per l'aggiudicazione
delle procedure di assegnazione.
  8.5.  Entro  tre  giorni  dall'approvazione di cui al comma 8.3, il
Gestore della rete pubblica sul proprio sito Internet un bando per la
partecipazione alle procedure di assegnazione di CCC.
  8.6.  Nell'ambito  delle  procedure  di  cui  ai comma 8.1 e 8.2 il
Gestore  della rete assegna CCC con valore di potenza unitario pari a
1 MW, costante nel corso del periodo di validita'.
  8.7.  Relativamente  alle  procedure  di  cui  al  comma 8.1, i CCC
possono essere assegnati a ciascun operatore di mercato in immissione
per  una  quantita'  di potenza che risulti non superiore in ciascuna
zona al prodotto tra:
    a) CPN;
    b) Max «[(CPZ  i)/(CPN) - (alfa) i]; 0»,
  dove:
    CPZ i  e'  il  valore  medio nel periodo di validita' del diritto
della  capacita'  produttiva  nella  disponibilita' dell'operatore di
mercato nella zona i cui il CCC si riferisce;
    CPN e' il valore medio nel periodo di validita' del diritto della
capacita' produttiva nella disponibilita' dell'operatore di mercato a
livello nazionale;
    alfa i e' pari a z i x X (elevato alla «p i-2,5»)
    z i, e' pari al maggiore tra i valori stimati delle distribuzioni
percentuali,  per  ciascuna ora del periodo di validita' del CCC, dal
Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto
ii), con riferimento alla zona i, cui si riferisce il CCC;
    p i,  e'  il  prezzo,  espresso in euro/MW/ora, di sollecitazione
definito per la tipologia di CCC in esame e rispetto a cui il Gestore
della   rete   chiede,   in  ciascuna  sessione  della  procedura  di
assegnazione,  agli  operatori di mercato in immissione di presentare
le quantita' di CCC che sono disposti ad acquistare a detto prezzo;
    il  valore  di  \chi   i,  e'  determinato dal Gestore della rete
affinche'  il  valore assunto da \alpha  i, avendo posto il valore di
p i,  pari  al  prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10,
sia   pari  al  minore  tra  i  valori  stimati  delle  distribuzioni
percentuali  per  ciascuna  ora  del  periodo di validita' del CCC in
tutte  le  zone,  dal  Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma
4.4, lettera d), punto ii).
  8.8.  Il  Gestore  della  rete  calcola  la  quantita'  di  cui  al
precedente  comma 8.7 ponendo il valore di p i, pari al prezzo minimo
di  aggiudicazione  di  cui  al comma 8.10, e le comunica al relativo
operatore di mercato in immissione.
  8.9.  Le  assegnazione  di  cui al comma 8.1 e 8.2 sono configurate
come aste in piu' sessioni con sollecitazioni di offerte di quantita'
caratterizzate    da    prezzi    di    sollecitazione    ascendenti,
sequenzialmente  indicati  dal  Gestore della rete, che hanno termine
quando  le  quantita'  di  CCC  complessivamente  richieste  sono non
superiori a quelle assegnabili.
  8.10.  Il  prezzo  minimo  di  aggiudicazione e' fissato per ognuna
delle assegnazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 in 0,5 euro/MW/ora.
  8.11. La determinazione del valore della capacita' produttiva nella
disponibilita'  di ciascun operatore di mercato in immissione, di cui
al  comma  8.7,  verra'  eseguito  a partire dai valori medi mensili,
tenendo  conto  che  la  capacita'  produttiva  nella  disponibilita'
dell'operatore   di   mercato  relativa  alle  unita'  di  produzione
termoelettriche e' pari alla potenza efficiente netta delle unita' di
produzione   termoelettriche   installate,  al  netto  della  potenza
efficiente  netta  di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito
di  convenzioni  di cessione destinata, ridotta di un coefficiente di
indisponibilita' media annua definito dal Gestore della rete.
  8.12.  Nell'ambito  delle  procedure di cui al comma 8.1 il Gestore
della  rete rende disponibili per l'assegnazione CCC, con riferimento
a  ciascuna zona, in quantita' tali per cui i flussi convenzionali di
cui  al comma 5.4 conseguenti alla predetta assegnazione non eccedano
i  limiti di trasporto interzonali, stimati dal Gestore della rete ai
sensi   del   successivo   comma   8.14,  per  qualsiasi  livello  di
assegnazione  dei  CCC  che  il  medesimo Gestore della rete rendera'
disponibili per l'assegnazione con riferimento alle altre zone.
  8.13.   Nel   determinare  le  quantita'  di  CCC  disponibili  per
l'assegnazione  in  ciascuna  zona nel rispetto di quanto previsto al
precedente  comma  8.12,  il  Gestore  della  rete  massimizzera'  le
quantita'  di  CCC  assegnabili  a  partire  dalle  zone  che abbiano
registrato i prezzi medi piu' bassi dell'energia elettrica ceduta sul
mercato  del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il
15 novembre 2004.
  8.14.  Nel  determinare  i  limiti  di  trasporto nell'ambito delle
procedure  di assegnazione di cui al comma 8.1, il Gestore della rete
applichera' quanto previsto al comma 4.4, lettera d), punto i), fatta
salva  la  possibilita'  di aumentare convenzionalmente il valore dei
limiti   di   trasporto   tra  le  zone  di  cui  all'art.  15  della
deliberazione  n. 168/2003 che risultino rilevanti per determinare la
quantita' di CCC assegnabili.
  8.15.  Le  procedure di assegnazione di cui al comma 8.2 avranno ad
oggetto  CCC  per  quantita' pari in ciascun mese alla differenza tra
quanto assegnabile applicando quanto previsto ai commi 8.12 e 8.14 su
base mensile e quanto assegnato nelle procedure di cui al comma 8.1:
    di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita' produttive ed al Gestore della rete;
    di  pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 19 novembre 2004
                                                 Il presidente: Ortis