Art. 8. Disposizioni transitorie e finali 8.1. Entro il 15 dicembre 2004 il Gestore della rete organizza delle procedure di assegnazione di CCC, con validita' per l'intero anno 2005, agli operatori di mercato in immissione. 8.2. Entro due giorni dal termine delle assegnazioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete organizza delle procedure di assegnazione di CCC, con validita' mensile per ciascun mese dell'anno 2005, agli operatori di mercato in immissione. 8.3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete trasmette all'Autorita' una proposta per l'implementazione delle procedure di cui al comma 8.1 e 8.2 nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 8.5 a 8.15. L'Autorita' si pronuncia sulla proposta trasmessa dal Gestore entro cinque giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata. 8.4. La proposta di cui al precedente comma 8.3 contiene peraltro: a) il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione; b) la stima dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 relativamente a ciascun mese dell'anno successivo, nonche' la stima delle distribuzioni percentuali tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 e per ciascun mese del medesimo anno, delle quantita' di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c) della deliberazione n. 168/2003; c) la descrizione del modello di calcolo per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione. 8.5. Entro tre giorni dall'approvazione di cui al comma 8.3, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito Internet un bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione di CCC. 8.6. Nell'ambito delle procedure di cui ai comma 8.1 e 8.2 il Gestore della rete assegna CCC con valore di potenza unitario pari a 1 MW, costante nel corso del periodo di validita'. 8.7. Relativamente alle procedure di cui al comma 8.1, i CCC possono essere assegnati a ciascun operatore di mercato in immissione per una quantita' di potenza che risulti non superiore in ciascuna zona al prodotto tra: a) CPN; b) Max «[(CPZ i)/(CPN) - (alfa) i]; 0», dove: CPZ i e' il valore medio nel periodo di validita' del diritto della capacita' produttiva nella disponibilita' dell'operatore di mercato nella zona i cui il CCC si riferisce; CPN e' il valore medio nel periodo di validita' del diritto della capacita' produttiva nella disponibilita' dell'operatore di mercato a livello nazionale; alfa i e' pari a z i x X (elevato alla «p i-2,5») z i, e' pari al maggiore tra i valori stimati delle distribuzioni percentuali, per ciascuna ora del periodo di validita' del CCC, dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto ii), con riferimento alla zona i, cui si riferisce il CCC; p i, e' il prezzo, espresso in euro/MW/ora, di sollecitazione definito per la tipologia di CCC in esame e rispetto a cui il Gestore della rete chiede, in ciascuna sessione della procedura di assegnazione, agli operatori di mercato in immissione di presentare le quantita' di CCC che sono disposti ad acquistare a detto prezzo; il valore di \chi i, e' determinato dal Gestore della rete affinche' il valore assunto da \alpha i, avendo posto il valore di p i, pari al prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10, sia pari al minore tra i valori stimati delle distribuzioni percentuali per ciascuna ora del periodo di validita' del CCC in tutte le zone, dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto ii). 8.8. Il Gestore della rete calcola la quantita' di cui al precedente comma 8.7 ponendo il valore di p i, pari al prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10, e le comunica al relativo operatore di mercato in immissione. 8.9. Le assegnazione di cui al comma 8.1 e 8.2 sono configurate come aste in piu' sessioni con sollecitazioni di offerte di quantita' caratterizzate da prezzi di sollecitazione ascendenti, sequenzialmente indicati dal Gestore della rete, che hanno termine quando le quantita' di CCC complessivamente richieste sono non superiori a quelle assegnabili. 8.10. Il prezzo minimo di aggiudicazione e' fissato per ognuna delle assegnazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 in 0,5 euro/MW/ora. 8.11. La determinazione del valore della capacita' produttiva nella disponibilita' di ciascun operatore di mercato in immissione, di cui al comma 8.7, verra' eseguito a partire dai valori medi mensili, tenendo conto che la capacita' produttiva nella disponibilita' dell'operatore di mercato relativa alle unita' di produzione termoelettriche e' pari alla potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, ridotta di un coefficiente di indisponibilita' media annua definito dal Gestore della rete. 8.12. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 8.1 il Gestore della rete rende disponibili per l'assegnazione CCC, con riferimento a ciascuna zona, in quantita' tali per cui i flussi convenzionali di cui al comma 5.4 conseguenti alla predetta assegnazione non eccedano i limiti di trasporto interzonali, stimati dal Gestore della rete ai sensi del successivo comma 8.14, per qualsiasi livello di assegnazione dei CCC che il medesimo Gestore della rete rendera' disponibili per l'assegnazione con riferimento alle altre zone. 8.13. Nel determinare le quantita' di CCC disponibili per l'assegnazione in ciascuna zona nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 8.12, il Gestore della rete massimizzera' le quantita' di CCC assegnabili a partire dalle zone che abbiano registrato i prezzi medi piu' bassi dell'energia elettrica ceduta sul mercato del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 novembre 2004. 8.14. Nel determinare i limiti di trasporto nell'ambito delle procedure di assegnazione di cui al comma 8.1, il Gestore della rete applichera' quanto previsto al comma 4.4, lettera d), punto i), fatta salva la possibilita' di aumentare convenzionalmente il valore dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 che risultino rilevanti per determinare la quantita' di CCC assegnabili. 8.15. Le procedure di assegnazione di cui al comma 8.2 avranno ad oggetto CCC per quantita' pari in ciascun mese alla differenza tra quanto assegnabile applicando quanto previsto ai commi 8.12 e 8.14 su base mensile e quanto assegnato nelle procedure di cui al comma 8.1: di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed al Gestore della rete; di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 19 novembre 2004 Il presidente: Ortis