Art. 2. Modalita' di effettuazione e di ripartizione delle giocate 1. Le giocate a caratura speciali, normali o sistemistiche, emesse da un punto di vendita centrale gestito dal concessionario, sono commercializzate attraverso la rete dei punti di raccolta autorizzati dal concessionario stesso. 2. Il punto di vendita centrale effettua le giocate a caratura speciali certificate dalla Commissione di controllo come previsto dal Regolamento ufficiale dell'Enalotto. 3. E' consentita, dopo la convalida delle giocate da parte del concessionario, la stampa differita delle cedole di caratura speciali da parte del ricevitore, purche' venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso cui la giocata si riferisce.