Art. 2.
     Modalita' di effettuazione e di ripartizione delle giocate

  1.  Le giocate a caratura speciali, normali o sistemistiche, emesse
da  un  punto  di  vendita  centrale gestito dal concessionario, sono
commercializzate attraverso la rete dei punti di raccolta autorizzati
dal concessionario stesso.
  2.  Il  punto  di  vendita  centrale effettua le giocate a caratura
speciali certificate dalla Commissione di controllo come previsto dal
Regolamento ufficiale dell'Enalotto.
  3.  E'  consentita,  dopo  la  convalida delle giocate da parte del
concessionario, la stampa differita delle cedole di caratura speciali
da  parte  del ricevitore, purche' venga effettuata entro la chiusura
dell'accettazione del concorso cui la giocata si riferisce.