(all. 1 - art. 1)
                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

                               STATUTO

                              TITOLO I
                          PRINCIPI GENERALI

                               Art. 1
                  (Natura e ruolo dell'Universita)

   1. L'Universita' di Cassino, di seguito denominata Universita', e'
un'istituzione  pubblica,  dotata  di  personalita' giuridica e piena
capacita'   di   diritto  pubblico  e  privato,  che,  attraverso  lo
svolgimento  delle  sue  attivita'  istituzionali  -  didattiche,  di
ricerca  e di servizio, ha come fine lo sviluppo, l'elaborazione e la
trasmissione  delle  conoscenze.  Essa  e'  una comunita' di docenti,
studenti e personale tecnico-amministrativo che si organizza ed opera
secondo  il  presente  Statuto,  espressione  fondamentale  della sua
autonomia.

2. L'Universita':

- favorisce  lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di
  informazioni e alla cooperazione ed integrazione delle culture;
- afferma  in  ogni  sua  azione  il  proprio carattere pluralistico,
  indipendente da ogni condizionamento di qualsiasi natura;
- informa  la propria attivita' al rispetto della liberta' di ricerca
  e di insegnamento;
- riconosce,   nel   rispetto  del  carattere  unitario  dell'Ateneo,
  l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche;
- promuove  azioni  che  favoriscono  il  superamento di ogni tipo di
  discriminazione;
- imposta  la  propria  azione  al  metodo democratico, garantendo la
  partecipazione piu' ampia e la trasparenza dei processi decisionali
  e assicurando la pubblicita' a tutti gli atti conseguenti;
- valorizza le competenze, le esperienze, le capacita' e l'impegno di
  chi opera nelle sue strutture;
- imposta  le  proprie  attivita'  su  criteri  di  efficienza  e  di
  efficacia,   attraverso  gli  strumenti  della  programmazione  per
  obiettivi e della valutazione;
- promuove  le  condizioni  che  rendono  effettivo  il  diritto allo
  studio;
- favorisce,  nell'ambito  della  sua  vocazione  internazionale, gli
  scambi culturali e la mobilita' dei docenti e degli studenti;
- promuove attivita' di orientamento pre-universitario e tutorato;
- promuove  azioni volte a favorire l'inserimento dei propri laureati
  nel mondo del lavoro;
- promuove  i  processi di internazionalizzazione dei propri Corsi di
  studio, soprattutto in un'ottica di integrazione europea;
- mette   a   disposizione  del  tessuto  produttivo  e  sociale  del
  territorio  le  proprie  competenze  e  infrastrutture  al  fine di
  promuoverne lo sviluppo e la competitivita'.

   3.  Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel
Regolamento  generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo,
nel  Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la
contabilita',  nel  Regolamento  degli studenti, nonche' in quelli di
ciascuna struttura didattica e di ricerca.

                               Art. 2
                 (Attivita' didattiche e formative)

   1.   L'Universita'  provvede  a  tutti  i  livelli  di  formazione
universitaria rilasciando in particolare i seguenti titoli:

   - laurea;
   - laurea specialistica;
   - dottorato di ricerca;
   - diploma di specializzazione;
   - master universitario di primo livello;
   - master universitario di secondo livello.

   2.   Sulla   base  di  apposite  convenzioni,  l'Universita'  puo'
rilasciare  i  titoli  di  cui al comma 1 del presente articolo anche
congiuntamente con altre universita' italiane o straniere.
   3.  L'Universita'  organizza  servizi  di  tutorato finalizzati ad
orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura,
anche in concorso con soggetti esterni, attivita' di orientamento per
l'iscrizione  agli  studi universitari e ai corsi post universitari e
per l'inserimento nel mondo del lavoro.
   4.  L'Universita'  prevede corsi di formazione e aggiornamento del
proprio  personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attivita'
formative  autogestite  dagli  studenti  nei  settori della cultura e
degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
   5.  L'Universita',  per  attivita' didattiche di rilevante impegno
che  coinvolgano  piu' atenei, anche stranieri, puo' istituire centri
interuniversitari per la didattica, nonche' attivare, nell'ambito dei
rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8:

a) corsi  di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio
   delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi  di  educazione  ed attivita' culturali e formative esterne,
   ivi  compresi  quelli  per l'aggiornamento culturale degli adulti,
   nonche' quelli per la formazione permanente e ricorrente;
c) corsi di perfezionamento.

                               Art. 3
                 (Attivita' di ricerca scientifica)

   1.  L'Universita'  riconosce  il  ruolo fondamentale della ricerca
autonomamente   proposta   da  strutture  dell'Ateneo  o  da  singoli
ricercatori  in  campo  umanistico,  scientifico  e tecnologico, e ne
promuove  lo  sviluppo  utilizzando  contributi dello Stato e di enti
pubblici  di  ricerca,  anche comunitari o regionali, fondi a propria
disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Ateneo.
   2.    L'Universita'   pone   in   essere   idonei   strumenti   di
programmazione,   organizzazione,   gestione  e  finanziamento  delle
strutture   e   delle   attivita'  di  ricerca,  anche  per  favorire
l'esplicazione  delle potenzialita' individuali e collettive dei suoi
operatori scientifici.
   3.  L'Universita',  per  attivita' di ricerca di rilevante impegno
che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano
piu' atenei, anche stranieri, puo' istituire centri interuniversitari
per  la ricerca. Cosi' come, pur riconoscendo prioritario lo sviluppo
della  ricerca  di  base, puo' istituire, nell'ambito dei rapporti di
collaborazione  con  l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune
interesse  volte  a  favorire  l'utilizzazione  dei  risultati  della
ricerca da parte delle realta' produttive, sociali e dei servizi.
   4.   L'Universita'   assicura  ai  professori  e  ai  ricercatori,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  funzionamento dell'Ateneo, la
fruizione  di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso
altri   centri   di   ricerca   italiani,   comunitari,  stranieri  e
internazionali.

                               Art. 4
                   (Attivita' di servizio esterna)

   1.  Nel  rispetto  della  propria  autonomia  e  nell'ambito delle
proprie  finalita',  l'Universita'  puo'  svolgere,  con  il  proprio
personale  e le proprie strutture, attivita' di formazione, ricerca e
consulenza per conto di soggetti esterni.
   2.  Le  attivita'  di cui al punto precedente sono disciplinate da
appositi regolamenti.

                               Art. 5
 (Interventi a favore del diritto allo studio e dell'inserimento nel
                          mondo del lavoro)

   1.  Oltre  a  quanto  previsto al precedente art. 2, l'Universita'
organizza  servizi  agli studenti e pone in essere tutte le attivita'
dirette  a  rendere  effettivo  e proficuo il diritto allo studio nel
rispetto della normativa vigente.
   2.  L'Universita',  ai sensi della vigente legislazione in materia
di diritto allo studio, provvede a instaurare forme di collaborazione
con gli studenti nelle attivita' connesse ai servizi di supporto alla
didattica,  alla  ricerca  e  al  diritto  allo  studio medesimo, con
esclusione  di  ogni  attivita'  di tipo istituzionale o che comporti
l'assunzione di responsabilita' amministrative.
   Le  norme  relative  sono  contenute  nel  Regolamento generale di
Ateneo.
   3.  L'Universita',  anche  in  collaborazione  con  altri  enti  e
istituzioni,  puo'  istituire  borse di studio per studenti e giovani
laureati,  e  fornire  sussidi  agli  studenti  per  tirocini,  anche
all'estero.
   4. L'Universita' realizza forme di promozione dell'associazionismo
studentesco  sia  al  fine  dell'orientamento  e dell'assistenza agli
studenti  nel corso degli studi nonche' della formazione al lavoro ed
all'attivita'  professionale  post-universitaria,  sia  al fine della
costituzione  di  cooperative  di servizi utilizzabili anche da parte
della  stessa Universita' nel rispetto delle norme vigenti in materia
di affidamento di servizi.
   5. L'Universita' puo' gestire gli interventi in materia di diritto
allo  studio  universitario  in  base  ad apposite convenzioni con la
Regione,  puo'  concorrere con gli enti preposti all'attuazione degli
obiettivi  del  diritto  allo  studio per tutto quanto previsto dalla
normativa vigente, e puo' supplire agli enti stessi nelle attivita' e
negli  interventi di competenza di questi in caso di loro inattivita'
prolungata,  anche con la costituzione di appositi centri autonomi di
spesa.
   6.  Nell'ambito  delle iniziative volte a promuovere l'inserimento
dei  propri  laureati  nel  mondo  del  lavoro  e  delle professioni,
l'Universita'   favorisce  azioni  volte  a  sviluppare  e  a  creare
attivita' imprenditoriali giovanili.

                               Art. 6
             (Attivita' culturali, ricreative e sociali)

   1.  L'Universita'  favorisce  le attivita' culturali, ricreative e
sociali  del  personale universitario e degli studenti, attraverso la
fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse.

                               Art. 7
                      (Strutture di ospitalita)

   1.  Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piu'
ampia  realizzazione  possibile  del diritto ad un'efficace attivita'
didattico-formativa,  l'Universita'  puo'  costituire  strutture  per
l'ospitalita'.
   2. Il personale dell'Universita' puo' usufruire di tali strutture,
con  le  modalita'  e  con gli oneri fissati da apposito regolamento.
Tali  strutture  possono soddisfare anche richieste di ospitalita' di
studiosi  esterni,  italiani  e  stranieri,  soggiornanti  per motivi
culturali o di cooperazione didattico-scientifica.
   3.  Per  realizzare  le  strutture  di  cui  al presente articolo,
l'Universita'  puo' coordinarsi con gli enti territoriali. In assenza
di  strutture  apposite e fino alla loro realizzazione, l'Universita'
puo' convenzionarsi con altri soggetti esterni.

                               Art. 8
               (Disciplina dei rapporti con l'esterno)

   1.  In  coerenza  con le sue finalita' istituzionali l'Universita'
puo'   stabilire   rapporti   di   collaborazione,   anche   mediante
partecipazione  finanziaria,  con  enti  pubblici  e privati, persone
fisiche  e giuridiche, nazionali e stranieri, e stipulare contratti e
convenzioni,   partecipare   a   consorzi,   aderire   ad   organismi
associativi,  fondazioni  e  societa'  di capitali, sia in Italia che
all'estero.
   2.  Le  relative  procedure  di  attuazione  sono disciplinate dal
Regolamento   d'Ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.

                               Art. 9
      (Patrimonio storico-culturale e documentario dell'Ateneo)

   1.    L'Universita'    promuove   la   conservazione,   tutela   e
valorizzazione    del    patrimonio    di   interesse   documentario,
storico-culturale e artistico presente nell'Ateneo e nei Dipartimenti
e  raccolto  in  collezioni  scientifiche  ed  archivi,  favorendo la
collaborazione  con le strutture scientifiche interessate alla storia
dell'Universita' e della scienza.

                              TITOLO II
                   ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

                               Art. 10
                (Organi e strutture dell'Universita)

   1.  L'organizzazione  dell'Universita'  e  delle  sue strutture si
ispira  ai  principi  della  sussidiarieta'  e  del  decentramento, e
rispetta la distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attivita'
di gestione.
   2.  Sono  organi di governo dell'Universita' il Rettore, il Senato
Accademico,   il  Consiglio  di  amministrazione  e,  per  quanto  di
competenza, il Senato degli studenti.
   3. L'attivita' di gestione e' svolta dal Direttore amministrativo,
che risponde dei relativi risultati.
   4.  L'Universita' si articola in strutture didattiche, di ricerca,
di servizio e amministrative.

                             TITOLO III
                     ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

                               Art. 11
                            (Il Rettore)

   1.  Il Rettore sovrintende a tutte le attivita' dell'Universita' e
la rappresenta ad ogni effetto di legge. Spetta al Rettore:

a) convocare  e  presiedere  il  Senato  accademico e il Consiglio di
   amministrazione,  assicurando  l'unitarieta'  degli  indirizzi  da
   questi espressi e promuovendone e coordinandone l'attuazione;
b) emanare lo Statuto e i regolamenti;
c) vigilare,  nell'ambito  delle competenze previste dalla legge, sul
   funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi dell'Universita',
   anche  al  fine  di assicurare il buon andamento delle attivita' e
   l'individuazione delle responsabilita';
d) curare   l'osservanza   di   tutte   le   norme   dell'ordinamento
   universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti;
e) esercitare, secondo la vigente normativa, l'autorita' disciplinare
   nei confronti dei professori e dei ricercatori;
f) stipulare gli accordi di cooperazione internazionale e i contratti
   e le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale non
   di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche;
g) presentare   annualmente   una   relazione  generale  sullo  stato
   dell'Universita', da inoltrare al Ministro;
h) attribuire  le  funzioni  di  Direttore Amministrativo, sentiti il
   Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione;
i) adottare  per quanto applicabili i provvedimenti previsti dal D.L.
   165/2001  e successive modificazioni e dalle norme di settore, nei
   casi  di  inerzia  o  ritardo  o  grave inadempienza del Direttore
   Amministrativo;
j) designare,   sentito   il   Senato  accademico,  i  rappresentanti
   dell'Universita' in organismi esterni;
k) adottare,  in  situazioni  di urgenza, provvedimenti di competenza
   del   Senato   accademico  e  del  Consiglio  di  amministrazione,
   sottoponendoli,  per  la  ratifica,  agli  organi competenti nella
   prima seduta successiva;
l) esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  che gli sono demandate
   dalle  norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo
   Statuto e dai regolamenti.

   2.  Il  Rettore  nomina,  con proprio decreto, un Rettore vicario,
scelto  tra  i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo, che
lo  supplisce  in  tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di
assenza.
   3.  Il  Rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori
di  ruolo  o  fuori ruolo quali Delegati del Rettore. Le deleghe sono
conferite con decreto rettorale.
   4.  Il  Rettore  viene  eletto tra i professori di prima fascia di
molo e fuori ruolo e dura in carica quattro anni.
   L'elettorato attivo e' costituito da:

   a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
   b) i ricercatori.

   5.  L'elettorato  attivo  spetta  altresi', con voto eventualmente
ponderato  secondo  quanto  disposto  dai  successivi commi 6 e 7 del
presente articolo:

a) ai  componenti  il Senato degli studenti e ai rappresentanti degli
   studenti  nel  Consiglio  di  amministrazione, nel Comitato per le
   attivita'  sportive  e  ricreative, nei Consigli di Facolta' e nei
   Consigli di Corso di studio;
b) al personale tecnico-amministrativo.

   6.   Qualora   il   numero  dei  voti  espressi  dalla  componente
dell'elettorato  attivo di cui al comma 5, lett. a), sia maggiore del
20   per  cento  della  somma  dei  voti  espressi  dalle  componenti
dell'elettorato  attivo  di cui al comma 4, lett. a) e b), e 5, lett.
b), i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al
comma  5,  lett.  a), vengono ponderati nella misura del 20 per cento
dei  voti espressi dalle componenti di cui ai commi 4, lett. a) e b),
e 5, lett. b), con arrotondamento all'intero superiore.
   7.   Qualora   il   numero   di  voti  espressi  dalla  componente
dell'elettorato  attivo di cui al comma 5, lett. b), sia maggiore del
10   per   cento  del  numero  dei  voti  espressi  dalla  componente
dell'elettorato  attivo  di  cui  al  comma  4, lett. a) e b), i voti
espressi  dalla  componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5,
lett.  b),  vengono  ponderati nella misura del 10 per cento dei voti
espressi  dalle  componenti  di  cui  al  comma 4, lett. a) e b), con
arrotondamento all'intero superiore.
   8.  Il  Rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta degli aventi
diritto  nella  prima  votazione e a maggioranza assoluta dei votanti
nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione
si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell'ultima  votazione  hanno riportato il maggior numero di voti. Il
Rettore   e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca.
   9.  Le  procedure  di  elezione  di  cui al presente articolo sono
stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

                               Art. 12
                         (Senato accademico)

   1.  Il  Senato  accademico  e'  l'organo di indirizzo e di governo
dell'Universita'  in  materia  di  programmazione  e di coordinamento
delle  attivita' didattiche, culturali e di ricerca. Spetta al Senato
accademico:

a) elaborare,  tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture,
   i  piani  pluriennali  di  sviluppo e approvarli, sentiti, per gli
   aspetti   di   propria   competenza,   il   Senato  Accademico  in
   composizione estesa e il Consiglio di amministrazione;
b) approvare,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  il piano
   annuale   delle  attivita',  formulato  all'inizio  di  ogni  anno
   accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo;
c) deliberare,   sentito   il   Consiglio   di   amministrazione,  la
   ripartizione  della  spesa complessiva per il personale tra quella
   relativa  ai  professori  e  ai  ricercatori  e quella relativa ai
   dirigenti e al personale tecnico-amministrativo di ogni area;
d) deliberare,  nell'ambito  della  spesa relativa ai professori e ai
   ricercatori, le modifiche di organico;
e) programmare,  tenendo  conto  dei piani pluriennali di sviluppo di
   cui  alla  lettera  a), la ripartizione delle diverse tipologie di
   posti  tra  le  strutture  didattiche  di  Ateneo, stabilendo, nel
   contempo,  le priorita' in base alle quali effettuare la copertura
   dei posti in dipendenza delle disponibilita' determinatesi;
f) assegnare  i  posti  ai  diversi settori scientifico-disciplinari,
   sentite le Facolta' interessate;
g) esprimere  parere  sulla  proposta  formulata dal Rettore circa la
   nomina del Direttore amministrativo;
h) esprimere  parere  obbligatorio sulla programmazione triennale del
   fabbisogno dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo di
   ogni area;
i) approvare  le  convenzioni  in  materia  didattica,  scientifica e
   culturale,  non di competenza delle singole strutture didattiche e
   scientifiche,   che  non  comportano  oneri  finanziari  a  carico
   dell'Universita';
i) esprimere parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di
   previsione;
k) esprimere  parere obbligatorio sull'attribuzione dell'autonomia di
   spesa alle strutture comunque denominate;
l) esprimere  parere  obbligatorio  sulla determinazione dell'importo
   delle tasse e dei contributi universitari;
m) deliberare,   sentito   il  Consiglio  di  amministrazione,  sulla
   costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture
   didattiche, scientifiche e dei centri di servizio di supporto alla
   didattica e alla ricerca;
n) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione
   dei centri universitari e interuniversitari;
o) esprimere  parere obbligatorio sugli indicatori per la valutazione
   della  didattica  e della ricerca, necessari ed occorrenti ai fini
   delle valutazioni ed analisi del Nucleo di valutazione;
p) determinare  e  ripartire,  sentite  le Facolta' e i Dipartimenti,
   l'entita'  delle  risorse da destinare annualmente per la ricerca,
   la didattica e il funzionamento delle strutture comunque connesse;
q) deliberare  le  modifiche di Statuto secondo le procedure indicate
   nell'art. 42;
r) deliberare i regolamenti di cui agli artt. 31, 32, 34 del presente
   Statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli;
s) esprimere  parere  obbligatorio  sul  Regolamento  di  Ateneo  per
   l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita',  di  cui  al
   successivo art. 33 e sulle modifiche dello stesso;
t) approvare i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
u) deliberare  sulle  afferenze  dei  professori e dei ricercatori ai
   Dipartimenti, viste le proposte di questi ultimi;
v) pronunciarsi sulle proposte del Senato degli studenti;
w) esercitare  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate da
   norme   generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
   Statuto e dai regolamenti.

   2.   Il  Senato  accademico  e'  convocato  dal  Rettore,  in  via
ordinaria,  almeno  ogni  due  mesi  e,  in via straordinaria, quando
occorra,  ovvero  quando  almeno  un  terzo dei suoi membri ne faccia
domanda motivata.
   Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme di funzionamento del
Senato Accademico sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
   Il  Senato accademico e' nominato con decreto del Rettore, dura in
carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore.

3. Il Senato accademico e' composto da:

a) il Rettore;
b) il Rettore vicario;
c) i Presidi di Facolta';
d) una  rappresentanza  di Direttori di Dipartimento in numero pari a
   quello dei Presidi;
e) un  numero  di studenti, designati dal Senato degli studenti, pari
   alla  meta'  piu'  uno  del numero dei Presidi, con arrotondamento
   all'intero  superiore.  Nel  caso  in cui il numero degli studenti
   cosi'  determinato  risulti  inferiore  al  15%  dei componenti il
   Senato  accademico,  la  loro rappresentanza e' posta pari al 15%,
   con arrotondamento all'intero superiore;
f) un   numero   di   rappresentanti,   eletti   tra   il   personale
   tecnico-amministrativo,  in  numero pari alla meta' del numero dei
   Presidi con arrotondamento all'intero superiore. Per l'elezione di
   tali  rappresentanti  l'elettorato  attivo  e  quello passivo sono
   costituiti  da tutte le unita' di personale tecnico-amministrativo
   in  servizio presso l'ateneo alla data di indizione delle elezioni
   stesse.  Le  procedure  di  elezione di cui al presente comma sono
   stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

   Al Senato accademico partecipa altresi', in qualita' di segretario
verbalizzante, il Direttore amministrativo, con voto consultivo.

                               Art. 13
             (Senato accademico in composizione estesa)

   1.  Il  Senato accademico in composizione estesa esprime parere, a
richiesta  del  Rettore,  in materia di programmazione dello sviluppo
dell'Universita'.  Sono  altresi' di competenza del Senato Accademico
in  composizione  estesa  le  materie che, a norma della legislazione
vigente,  prevedono  la consultazione dei soggetti pubblici e privati
interessati alle attivita' dell'Universita'.
   2.  In aggiunta ai componenti di cui all'articolo precedente, sono
componenti di diritto del Senato accademico in composizione estesa:

a) il   Presidente   della  Regione  Lazio  o,  su  sua  indicazione,
   l'Assessore competente in materia di Universita';
b) il  Presidente  della Provincia di Frosinone; c) un rappresentante
   del territorio Sud Pontino, designato dalla Provincia di Latina;
d) il Sindaco del Comune di Cassino;
e) il  Presidente  della  Camera di Commercio Industria Artigianato e
   Agricoltura della Provincia di Frosinone;
f) due  rappresentanti  delle  forze  imprenditoriali  e  commerciali
   maggiormente rappresentative della Provincia di Frosinone;
g) un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
   rappresentative della Provincia di Frosinone;
h) i Direttori di Dipartimento;
i) il Presidente del Senato degli Studenti.

   I componenti di cui alle lettere i) e g) dovranno essere designati
per il quadriennio unitariamente dalle organizzazioni interessate. La
mancata  designazione  di  una componente non inficia la costituzione
dell'organo.  Il Senato accademico in composizione estesa e' nominato
con decreto del Rettore.
   3. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, potranno
essere  chiamati  a  partecipare al Senato Accademico in composizione
estesa,  per consultazione e senza che la loro presenza concorra alla
formazione  del  numero  legale,  altri  soggetti  pubblici o privati
interessati  alle  attivita'  dell'Universita'  e  ai  suoi  piani di
sviluppo.
   4.  Il  Senato  accademico in composizione estesa e' convocato dal
Rettore.  La  convocazione  del Senato in composizione estesa avviene
comunque  almeno una volta l'anno. La durata del suo mandato coincide
con quella del Senato accademico.

                               Art. 14
                   (Consiglio di amministrazione)

   1.   Il   Consiglio   di  amministrazione  e'  organo  di  governo
dell'Universita'  in  materia  finanziaria ed economico-patrimoniale.
Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare  il  Regolamento  di  Ateneo  per l'amministrazione, la
  finanza  e  la  contabilita'  di  cui  al  successivo art. 33, e le
  relative modifiche, con le procedure indicate nello stesso art. 33;
b) approvare,  sentito  il  Senato  accademico,  i  bilanci annuali e
  pluriennali di previsione;
c) approvare il rendiconto consuntivo;
d) deliberare,  sentito  il  Senato  accademico,  a  quali  strutture
  attribuire  autonomia  finanziaria  e di spesa, nei limiti previsti
  dal Regolamento di cui all'art. 33;
e) esercitare   la   vigilanza  sulla  conservazione  del  patrimonio
  immobiliare e mobiliare dell'Universita';
f) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche di Statuto;
g) approvare  i  contratti  e le convenzioni, non di competenza delle
  singole strutture didattiche e scientifiche, che comportino oneri a
  carico  del  bilancio,  salvo  quelli  di  competenza del Direttore
  amministrativo;
h) deliberare,   sentito  il  Senato  accademico,  la  programmazione
  triennale  del  fabbisogno  dei dirigenti e del personale tecnico e
  amministrativo di ogni area e vigilare sulla sua attuazione;
i) approvare,  sentito  il  Senato  Accademico, gli indicatori per la
  valutazione    della    gestione   e   dell'andamento   dell'azione
  amministrativa,  necessari  cd  occorrenti  per le valutazioni e le
  analisi del Nucleo di valutazione;
i) esprimere  parere  obbligatorio sulla compatibilita' finanziaria e
  di bilancio di quanto previsto alle lettere a), b), e) m) ed n) del
  comma primo dell'art. 12 del presente Statuto;
k) deliberare,   in   conformita'  ai  criteri  formulati  dal  piano
  pluriennale   di  sviluppo,  i  programmi  edilizi  dell'Ateneo  ed
  approvare i relativi interventi attuativi;
l) esprimere  parere  sulla  proposta  formulata dal Rettore circa la
  nomina del Direttore amministrativo;
m) determinare,  sentiti  il  Senato  accademico  e  il  Senato degli
  studenti, l'importo delle tasse e dei contributi universitari;
n) approvare i regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento
  amministrativo    e   sul   diritto   di   accesso   ai   documenti
  amministrativi;
o) determinare  la  misura della indennita' dovuta per lo svolgimento
  delle  funzioni  di Rettore e di Direttore amministrativo, nonche',
  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dai  contratti  collettivi di
  comparto,  il  trattamento  economico accessorio dei dirigenti e di
  altre  categorie  di personale aventi titolo in base alla normativa
  vigente;
p) determinare  la  misura  di  eventuali  indennita'  relative  alla
  partecipazione  agli  organi  centrali  di  governo  dell'Ateneo  o
  all'espletamento  di  funzioni  istituzionali previste dal presente
  Statuto  e,  ancora,  la misura di eventuali compensi per attivita'
  svolte in commissioni o in altri organismi;
q) esercitare  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate da
  norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto
  e dai regolamenti.

   2.  Il  Consiglio  di amministrazione e' convocato dal Rettore, in
via  ordinaria,  almeno  ogni 3 mesi, e, in via straordinaria, quando
occorre,  ovvero  quando  almeno  un  terzo dei suoi membri ne faccia
domanda motivata.
   Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme di funzionamento del
Consiglio di amministrazione sono fissate dal Regolamento generale di
Ateneo.
   Il  Consiglio  di  amministrazione  dura in carica 4 anni e il suo
mandato coincide con quello del Senato accademico.
   3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:

a) il Rettore;
b) il Rettore vicario;
c) il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;
d) quattro  componenti eletti fra i professori di ruolo o fuori ruolo
   e i ricercatori;
e) due rappresentanti degli studenti;
f) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

   Partecipano,  inoltre,  al  Consiglio di amministrazione, a titolo
consultivo  e senza che la loro presenza concorra alla formazione del
numero  legale,  i  componenti  il  Collegio  dei revisori dei Conti,
nonche'   rappresentanti   di   soggetti   pubblici   e  privati  che
contribuiscono  al  bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi
non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o
di  ricerca.  Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare
fissato dal Consiglio di amministrazione.
   I  criteri  di  individuazione  delle rappresentanze indicate alle
precedenti   lettere  d)  ed  f)  nonche'  di  quella  indicata  alla
precedente  lettera  e)  e  le  relative procedure di elettorato sono
fissate,  rispettivamente,  dal  Regolamento generale di Ateneo e dal
Regolamento degli studenti.
   Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto del
Rettore.

                               Art. 15
                       (Senato degli studenti)

   1.  Il Senato degli studenti e' un organismo garante dell'autonoma
partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.
   2. Spetta al Senato degli studenti:

a) esprimere  parere  in  merito al Regolamento degli studenti e, per
   quanto di propria competenza, in merito al Regolamento generale di
   Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo, e ai regolamenti delle
   Facolta', dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione;
b) formulare  al  Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per
   l'effettuazione  di indagini conoscitive e di verifica, in materia
   di   ordinamenti   didattici,   organizzazione   delle   attivita'
   didattiche,  organizzazione  di  servizi didattici complementari e
   degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio;
c) propone  le  regole  generali  da  applicare  nell'Ateneo  per  lo
   svolgimento  delle  attivita' formative autogestite dagli studenti
   nei  settori  della cultura, degli scambi culturali, dello sport e
   del  tempo libero, di cui all'art. 2 comma 4 del presente Statuto,
   fatte   salve   quelle   disciplinate   da  apposite  disposizioni
   legislative in materia;
d) deliberare,  nell'ambito delle regole generali di cui alla lettera
   e)  e delle compatibilita' di bilancio verificate dal Consiglio di
   amministrazione,   i   programmi,   l'effettiva  attuazione  delle
   iniziative e l'utilizzazione delle risorse assegnate;
e) designare  tra  i  suoi  componenti,  per  la  durata  di  un anno
   rinnovabile, i rappresentanti nel Senato accademico;
f) esprimere   parere  obbligatorio  sulle  tasse  e  sui  contributi
   universitari  e  sugli  interventi  di attuazione del diritto allo
   studio;
g) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della
   didattica da parte degli studenti.

   3.  Sulle  proposte  di  cui  al  comma  2,  lettera b), il Senato
accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.
   Le  proposte  di  cui al comma 2, lettere e) e d), sono approvate,
per  le  parti  di rispettiva competenza, dal Senato accademico e dal
Consiglio di amministrazione.
   Il   Senato   Accademico  verifica  altresi'  la  rispondenza  dei
programmi  di  cui  al  comma  2, lettera d), con le regole di cui al
comma 2, lettera e).
   4.  Il  Senato  degli  studenti  dura  in  carica  2 anni. Esso e'
composto  da  12 membri eletti, piu' un rappresentante degli studenti
di  ciascun  Consiglio di Facolta' designato dai rappresentanti degli
studenti nello stesso Consiglio. Le modalita' di elezione degli altri
componenti  sono  contenute  nel  Regolamento  degli  studenti. Nello
stesso  Regolamento  sono contenute le procedure di convocazione e le
norme di funzionamento del Senato degli studenti.
   5.  L'Universita' provvede a fornire i mezzi e le strutture idonee
all'espletamento dei compiti del Senato degli studenti.

                              TITOLO IV
                        STRUTTURE DIDATTICHE

                               Art. 16

   1.  Le  strutture didattiche dell'Universita' sono le Facolta'. Le
Facolta'  sono anche le strutture di appartenenza per i professori di
ruolo e fuori ruolo e per i ricercatori.
   2.  Su  proposta  delle  Facolta',  sono  inoltre attivabili altre
strutture didattiche:

   a) Corsi di laurea;
   b) Corsi di laurea specialistica;
   c) Corsi di specializzazione;
   d) Corsi di master universitario.

   3.  Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate
dal  relativo regolamento di cui al successivo art. 35. I regolamenti
delle  strutture  didattiche  attivate  sono  emanati  dal Rettore su
proposta   del   Consiglio   della   struttura   interessata,  previa
approvazione del Senato Accademico.
   4.  Previa  delibera  del  Senato  accademico  e su proposta delle
Facolta'  interessate,  i  compiti  e le attribuzioni dei Consigli di
Corsi  di  studio  appartenenti ad una medesima classe possono essere
trasferiti  ad  un  Consiglio  della  classe  dei  Corsi di studio. I
regolamenti  dei  Consigli  della  classe  dei  Corsi  di studio sono
emanati  dal  Rettore su proposta delle Facolta' interessate e previa
approvazione del Senato accademico.
   5.  Strutture  didattiche  relative a Corsi di studio del medesimo
livello e/o di livelli successivi, individuabili come appartenenti ad
una  comune  area  scientifico-culturale, possono essere congiunte in
una  struttura  didattica  unica  retta da un unico Consiglio, previa
delibera   del   Senato   Accademico   su   proposta  della  Facolta'
interessata.
   6.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche possono prevedere
l'istituzione  di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura,
cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

                               Art. 17
                              (Facolta)

   1.  La  Facolta'  e' la struttura didattica fondamentale sul piano
organizzativo e amministrativo.
   Qualora  i  Corsi  di  studio  afferenti ad una Facolta' non siano
configurati  quali  strutture  didattiche  autonome,  i  compiti e le
attribuzioni  dei  Consigli  di  corso di studio sono trasferiti alle
Facolta'.
   Qualora    piu'    Facolta'   dell'Universita'   concorrano   alla
costituzione di un corso di studio, il Senato accademico determina la
Facolta'  alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi
ed organizzativi.
   Le  Facolta' hanno il compito primario di disciplinare, coordinare
ed  assicurare  la  funzionalita'  dei  Corsi  di  studio che ad esse
afferiscono,  di  garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la
produttivita' nell'impiego delle risorse.
   2. Spetta alla Facolta':

a) propone  al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e i Corsi di
   studio  interessati,  la  destinazione  dei posti di ruolo ai vari
   settori scientifico-disciplinari;
b) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, dopo aver sentito
   i Dipartimenti interessati ove previsto dalla vigente normativa;
c) proporre modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio
   di pertinenza;
d) programmare  e  destinare  le risorse didattiche nell'ambito delle
   deliberazioni assunte a riguardo dal Senato Accademico;
e) attribuire,   sentiti   i   Consigli  delle  strutture  didattiche
   competenti,  la  responsabilita'  delle  attivita' formative e del
   relativo  carico didattico ai professori di ruolo e ai ricercatori
   e affidare compiti didattici ai professori fuori ruolo;
f) deliberare  il Regolamento di Facolta' secondo le procedure di cui
   all'art. 35 del presente Statuto;
g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche
   del presente Statuto di cui al successivo art. 42;
h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti
   di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 del presente Statuto;
i) avanzare  proposte  su  quanto  previsto  dall'art.  12,  comma 1,
   lettera  a), del presente Statuto ed esprimere parere obbligatorio
   su quanto previsto alle lettere f) e p) dello stesso comma;
l) esercitare  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate da
   norme   generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
   Statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi necessari delle Facolta':

a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta'.

   Ciascuna Facolta' puo' prevedere nel suo Regolamento l'istituzione
di  un  Consiglio  di  Presidenza, al quale delegare alcune delle sue
funzioni.
   4.  Il  Preside  rappresenta  la  Facolta',  convoca e presiede il
Consiglio  di  Facolta' e il Consiglio di Presidenza, ove previsto, e
ne  rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita'
didattiche che fanno capo alla Facolta'.
   Il  Preside puo' adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti
di  competenza  del  Consiglio,  sottoponendoli,  per la ratifica, al
Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
   Il Preside e' eletto dai componenti il Consiglio di Facolta' tra i
professori  di prima fascia di ruolo e fuori ruolo ed e' nominato con
decreto del Rettore.
   Qualora  il  numero  dei  voti  espressi  dai rappresentanti degli
studenti   sia  maggiore  del  20  per  cento  del  numero  dei  voti
esprimibili  dai restanti componenti il Consiglio di Facolta', i voti
espressi  dai  rappresentanti  degli studenti vengono ponderati nella
misura  del 20 per cento dei voti esprimibili dai restanti componenti
il Consiglio di Facolta', con arrotondamento all'intero superiore.
   Il  Preside  dura in carica 4 anni e il suo mandato e' rinnovato a
meta' di quello del Senato accademico.
   L'elezione  avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle
eventuali  2  successive  votazioni;  in  caso di mancata elezione si
procedera'  con  il  sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell'ultima  votazione  hanno  riportato il maggior numero di voti. E
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il
piu' anziano per immissione in ruolo. Le modalita' per lo svolgimento
delle   elezioni  del  Preside  sono  contenute  nel  Regolamento  di
Facolta'.
   Il  Preside  designa  tra  i professori di prima fascia di ruolo o
fuori  ruolo  un  Preside  vicario  che  lo supplisce in tutte le sue
funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
   Il Preside vicario e' nominato con decreto del Rettore.
   5.  Il  Consiglio di Facolta' delibera sulle materie di competenza
della Facolta' come individuate al precedente comma 1.
   Esso  e' convocato dal Preside in via ordinaria almeno ogni 2 mesi
e  in  via  straordinaria  quando  occorra, ovvero ne faccia motivata
richiesta   almeno   un  terzo  dei  suoi  membri.  Le  procedure  di
convocazione  e  le  norme di funzionamento del Consiglio di Facolta'
sono  fissate  dal  Regolamento  di  Facolta'  nel rispetto di quanto
previsto al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo.
   Il  Consiglio  di  Facolta'  e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo,  dai ricercatori, da rappresentanti degli studenti e da
rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  in numero non
superiore  a due. Il numero dei rappresentanti e' fissato dalle norme
vigenti  al  riguardo.  Il Regolamento di Facolta' prevedera' a quale
tipo  di  deliberazione  potra'  partecipare,  con voto deliberativo,
ciascuna  delle  categorie  componenti;  in  ogni  caso, gli studenti
partecipano   a  tutte  le  deliberazioni,  ad  eccezione  di  quelle
concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di
vacanza,  le  chiamate  e  le  questioni  relative  alle  persone dei
professori e dei ricercatori.
   I  criteri  di  individuazione  delle rappresentanze e le relative
procedure  di elettorato sono fissate dal Regolamento di Facolta' nel
rispetto  di  quanto previsto al riguardo dal Regolamento generale di
Ateneo.

                               Art. 18
                    (Altre strutture didattiche)

   1.  Le altre strutture didattiche attivabili ai sensi dell'art. 16
del  presente  Statuto  assolvono ai compiti operativi essenziali per
un'efficiente   ed   efficace   organizzazione  della  didattica.  In
particolare esse provvedono a:

a) programmare  e  coordinare  le  attivita'  didattiche dei relativi
   Corsi di studio;
b) avanzare  proposte  ed  attuare  le  deliberazioni  relative  alla
   didattica assunte dal Consiglio di Facolta';
c) approvare  i  piani  delle  attivita'  formative  presentati dagli
   studenti;
d) proporre  la  distribuzione dei compiti e del carico didattico dei
   professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori  impegnati in attivita'
   formative dei Corsi di studio di pertinenza;
e) coadiuvare  il  Preside  nel  controllo degli obblighi didattici e
   nella valutazione dell'attivita' didattica;
f) organizzare  i  servizi  di  orientamento  e  tutorato,  anche  in
   collaborazione con le organizzazioni studentesche;
g) esercitare  inoltre tutti gli altri compiti che in materia vengono
   loro   attribuiti  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e  dal
   Regolamento della struttura medesima.

   2.  Ciascuna  struttura  didattica  di cui al presente articolo e'
retta  da un Consiglio composto dai professori di ruolo e fuori ruolo
e  dai ricercatori che afferiscono ai Corsi di studio di pertinenza e
da una rappresentanza studentesca.
   3.   Le   modalita'  di  afferenza  ai  Consigli  delle  strutture
didattiche sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
   4.  Il  Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo provvede
ad eleggere un presidente fra i professori di ruolo e fuori ruolo che
lo compongono.
   5.  Il Presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e
presiede  il  Consiglio, definendo l'ordine del giorno delle relative
riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.
   6. Il mandato del Presidente coincide con quello del Preside.
   7.  Le  modalita'  relative alle afferenze e alla composizione dei
Consigli  dei  Corsi  di  studio  sono  disciplinate  dal Regolamento
generale  di  Ateneo,  mentre  quelle  relative  al  funzionamento di
ciascuna struttura sono contenute in un apposito Regolamento.

                               Art. 19
                    (Scuole di specializzazione)

   1.  L'Universita'  puo'  istituire,  nell'ambito  delle  Facolta',
Scuole   di   specializzazione   per   l'attivazione   di   Corsi  di
specializzazione  destinati  a  fornire  conoscenze  e  abilita'  per
funzioni   richieste   nell'   esercizio   di  particolari  attivita'
professionali.
   Ogni  Scuola  di specializzazione e' retta da un Consiglio, di cui
fanno parte i docenti della Scuola, ed e' diretta da un professore di
ruolo o fuori ruolo.
   L'attivazione   di   Corsi   di  specializzazione  e  il  relativo
ordinamento  sono  disciplinati  dalla vigente normativa nazionale in
materia.

                              TITOLO V
                       STRUTTURE SCIENTIFICHE

                               Art. 20
                           (Dipartimenti)

   1.  Il  Dipartimento  e'  struttura  organizzativa  di  uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini  o per metodo o convergenti
interdisciplinariamente nel medesimo ambito tematico.
   Il   Dipartimento   ha  autonomia  amministrativa,  finanziaria  e
contabile;  ad  esso  spetta  autonomia  di  spesa nei limiti del suo
bilancio.
   2.  La  costituzione  di  un Dipartimento e' deliberata dal Senato
Accademico  su  proposta  di  docenti  interessati.  La proposta deve
contenere  l'elenco dei docenti, gli obiettivi scientifici e il piano
delle  risorse  necessarie.  Tale  piano  deve  essere  approvato dal
Consiglio di amministrazione.
   Il  Senato  Accademico  determina  il  numero minimo di professori
ordinari,  associati  e  ricercatori  necessari  per la proposta e la
costituzione di un Dipartimento.
   3. Sono compiti del Dipartimento:

a) promuovere  e coordinare le attivita' di ricerca istituzionali nel
   rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e
   del  suo  diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la
   ricerca;
b) concorrere,   sulla   base  delle  indicazioni  del  Consiglio  di
   Facolta', allo svolgimento delle attivita' didattiche, soprattutto
   di  quelle  relative  agli  insegnamenti dei Corsi di dottorato di
   ricerca;
c) deliberare  il  Regolamento  di  Dipartimento secondo le procedure
   indicate nell'art. 36 del presente Statuto;
d) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche
   del presente Statuto di cui al successivo art. 42;
e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti
   di cui agli artt. 31 e 33 del presente Statuto;
f) avanzare  proposte  su  quanto  previsto  dall'art.  12,  comma 1,
   lettere  a)  e  u),  ed  esprimere parere su quanto previsto dalla
   lettera  p) dello stesso comma e dall'art. 17, comma 2, lettere a)
   e b), del presente Statuto;
g) approvare   i   contratti   e  le  convenzioni  di  interesse  del
   Dipartimento,  relativi ad attivita' di ricerca, di consulenza, di
   formazione e conto terzi;
h) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
i) esercitare  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate da
   norme   generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
   Statuto e dai regolamenti.

   4. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo
e i ricercatori.
   La  mancata opzione entro un anno dalla presa di servizio comporta
l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.
   Il     Dipartimento    e'    altresi'    dotato    di    personale
tecnico-amministrativo  delle varie aree per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali.
   5. Sono organi necessari del Dipartimento:

   a) il Direttore;
   b) il Consiglio.

   Ciascun   Dipartimento  puo'  prevedere  nel  proprio  Regolamento
l'istituzione  di  una  Giunta,  alla quale delegare alcune delle sue
funzioni.
   6. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo sono affidati
al Segretario amministrativo.
   Il  Segretario  amministrativo  adotta  tutti  gli  atti idonei ad
assicurare  l'esecuzione  delle  delibere  assunte  dagli  organi del
Dipartimento  e  collabora  con  il Direttore del Dipartimento per le
attivita' volte al migliore funzionamento della struttura; predispone
il   bilancio   preventivo   e   consuntivo,  nonche'  la  situazione
patrimoniale;    coordina   le   attivita'   amministrativo-contabili
assumendo  la  responsabilita'  dei  conseguenti  atti, nei limiti di
quanto ad esso imputabile.
   L'incarico   di   Segretario   amministrativo  e'  attribuito  dal
Direttore amministrativo, sentito il Direttore di Dipartimento, ad un
impiegato  amministrativo  in  possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente.
   7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il
Consiglio  e  la  Giunta,  ove prevista, e vigila sull'esecuzione dei
rispettivi deliberati; promuove le attivita' del Dipartimento; vigila
sull'osservanza,  nell'ambito  del  Dipartimento,  delle leggi, dello
Statuto   e   dei  regolamenti;  tiene  i  rapporti  con  gli  organi
accademici;  stipula  le  convenzioni  di interesse del Dipartimento;
esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle  leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere
di  sostituzione  sugli atti del Segretario amministrativo per motivi
di  necessita'  e  urgenza da specificare nel provvedimento relativo,
informandone tempestivamente il Consiglio del Dipartimento.
   Il   Direttore   puo'   adottare,   in   situazioni   di  urgenza,
provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio  sottoponendoli, per la
ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
   Il Direttore e' eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e
fuori  ruolo  dai  componenti il Consiglio ed e' nominato con decreto
del  Rettore.  Nel  caso  di  motivata  indisponibilita',  dichiarata
formalmente  per  iscritto, dei professori di prima fascia, ovvero in
caso di mancata elezione, alla carica di Direttore puo' essere eletto
un professore di seconda fascia confermato.
   Il  Direttore  dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con
quello del Senato accademico.
   L'elezione  avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle
eventuali  due  votazioni  successive; in caso di mancata elezione si
procedera'  con  il  sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell'ultima  votazione  hanno riportato il maggior numero di voti. E'
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il
piu' anziano per immissione in ruolo.
   Le  modalita'  per  la votazione sono contenute nel Regolamento di
Dipartimento.
   Il  Direttore  designa tra i professori di prima fascia di ruolo e
fuori  ruolo  un  Direttore  vicario che lo supplisce in tutte le sue
funzioni  nei  casi di impedimento o di assenza. Il Direttore vicario
e'   nominato   con   decreto  del  Rettore.  Nel  caso  di  motivata
indisponibilita', dichiarata formalmente per iscritto, dei professori
di  prima  fascia,  si provvede in merito con i professori di seconda
fascia.
   8.   Il  Consiglio  di  Dipartimento  delibera  sulle  materie  di
competenza del Dipartimento come individuate al precedente comma 3.
   Fanno  parte  del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i
ricercatori   e   il   Segretario  amministrativo,  con  funzioni  di
segretario  verbalizzante.  Ne  fanno parte, inoltre, non piu' di due
rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo e non
piu'  di due rappresentanti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi
di dottorato afferenti al Dipartimento.
   Le  modalita'  di  funzionamento  del  Consiglio e di designazione
delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento.
Il   Consiglio   puo'  delegare  specifici  poteri  alla  Giunta.  Il
Regolamento  di Dipartimento prevedera' a quale tipo di deliberazioni
potra'  partecipare,  con voto deliberativo, ciascuna delle categorie
componenti.
   9.  La Giunta - ove prevista - e' un organo esecutivo che coadiuva
il  Direttore.  Ne  fanno  parte  professori  di ruolo o fuori ruolo,
ricercatori,  personale  tecnico ed amministrativo di ogni area ed il
segretario   amministrativo;   ai   suoi  componenti  possono  essere
conferite, da parte del Direttore, deleghe su materie specifiche.
   La  composizione  della  Giunta,  la  durata  del  suo mandato, le
modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento  sono  disciplinati dal
Regolamento di Dipartimento.
   10.  Nell'ambito  del  Dipartimento  e' costituita una commissione
elettiva  con  il compito di applicare metodologie e strumenti per la
valutazione dell'attivita' di ricerca. Le metodologie e gli strumenti
di  analisi  sono  quelli  predisposti dal Nucleo di cui all'art. 26,
ferma  restando  la  possibilita'  di  integrarli  con altre forme di
rilevazione   ed  analisi,  sulla  base  di  esigenze  conoscitive  e
valutative delle singole strutture.
   La  composizione  della  commissione - che deve comunque prevedere
rappresentanti  di  tutte  le aree di ricerca del Dipartimento - e le
modalita'   di   elezione   sono  disciplinate  dal  Regolamento  del
Dipartimento.

                               Art. 21
               (Centri interdipartimentali di ricerca)

   1.   Per  attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno,  che  si
esplichino  su  progetti  di  durata pluriennale e che coinvolgano le
attivita'  di  piu'  Dipartimenti,  possono  essere costituiti centri
interdipartimentali di ricerca.
   2.  La  proposta  di  costituzione,  deliberata  dai  Dipartimenti
interessati, e' approvata dal Senato accademico e, limitatamente agli
aspetti  finanziari  ed a quelli inerenti le strutture, dal Consiglio
di amministrazione.
   3.  La  delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il
personale  aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori
e  quelle  complessivamente necessarie per il funzionamento, le norme
di   funzionamento   amministrativo  e  contabile,  la  durata  e  le
condizioni per il rinnovo.

                              TITOLO VI
                        STRUTTURE DI SERVIZIO

                               Art. 22
                        (Centri di servizio)

   1.  Per  attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca, e di
assolvimento  ai  compiti  dell'universita'  di  cui al Titolo I, che
abbiano  carattere  continuativo  e  che interessino l'Ateneo nel suo
complesso  o  piu'  strutture dello stesso, possono essere costituiti
Centri  di  servizio, le cui finalita' specifiche saranno di volta in
volta definite nell'atto costitutivo.
   2.  I  Centri  di  servizio sono istituiti con delibera del Senato
accademico,  sentito  il Consiglio di amministrazione per le parti di
competenza,  su  proposta  del Rettore e delle strutture didattiche e
scientifiche  dell'Ateneo. Tale delibera potra' prevedere l'eventuale
costituzione  di un Consiglio scientifico, in relazione alla natura e
alle finalita' del Centro.
   3.  L'attivita'  e  le  modalita'  di  funzionamento dei Centri di
servizio  sono  disciplinate  da un Regolamento approvato dall'organo
competente ad istituire il Centro entro 3 mesi dalla sua istituzione.
   4.  I  Centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore,
con  funzioni di Presidente del Consiglio scientifico o Direttore, in
relazione   alla   natura   e   alle   finalita'   del   Centro.   Il
Presidente/Direttore  del  Centro  e'  un professore di ruolo o fuori
ruolo  nominato  dal  Rettore,  sentiti  il  Senato  accademico  e il
Consiglio di amministrazione, Il Consiglio scientifico, ove previsto,
e' nominato dal Rettore su proposta delle strutture interessate.
   5.  Il  Presidente/Direttore  del  Centro  presenta annualmente al
Rettore  una  relazione sull'andamento delle attivita' del Centro, in
cui  vengono  evidenziati  i  risultati  raggiunti  in relazione agli
obiettivi  fissati  e  alle  risorse  assegnate. Tale relazione viene
approvata   dal  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Senato
accademico.

                             TITOLO VII
               UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

                               Art. 23
                    (Organizzazione degli uffici)

   1. La struttura amministrativa centrale di Ateneo e' articolata in
una  unita'  amministrativa  di  livello generale, cui e' preposto un
dirigente  di prima fascia, ed in aree divisionali, cui sono preposti
dirigenti di seconda fascia.
   2.   La  struttura  amministrativa  centrale  svolge  funzione  di
gestione  tecnico-amministrativa  e  di  supporto  per  gli organi di
governo.   Essa  esercita  inoltre  una  funzione  di  coordinamento,
assistenza   e  vigilanza  sull'azione  amministrativa  di  tutte  le
strutture dell'Universita'.
   3.  All'Unita'  amministrativa  centrale  in  relazione al proprio
funzionamento  e' attribuita autonomia contabile, amministrativa e di
spesa  ai  sensi  del  Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la
finanza  e  la  contabilita'.  Analoga o piu' limitata autonomia puo'
essere  attribuita  ad  altre  Unita'  individuate  quali  Centri  di
responsabilita' amministrativa.
   4.  Gli  uffici amministrativi, sia dell'Unita' centrale che delle
altre  Unita' amministrative dotate di autonomia, sono organizzati al
fine   di   assicurare  la  migliore  funzionalita'  delle  attivita'
didattiche e di ricerca.
   5. Gli uffici, di cui al comma precedente, sono ordinati secondo i
criteri  di  cui  al  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni e integrazioni, e alla vigente normativa in
materia.
   6.  I posti di organico per funzioni dirigenziali sono individuati
dal   Consiglio   di   amministrazione   su  proposta  del  Direttore
amministrativo.
   7.  Al fine di garantire all'utenza il diritto di partecipazione e
d'informazione   e   la  trasparenza  amministrativa,  e'  costituito
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

                               Art. 24
                    (Il Direttore amministrativo)

   1.   Il   Direttore   amministrativo   e'   a   capo   dell'Unita'
amministrativa  centrale  e  degli  uffici  e dei servizi centrali di
Ateneo,   della   cui   efficienza   e  del  cui  buon  andamento  e'
responsabile,  ed  esercita  una  generale  attivita'  di  direzione,
indirizzo  e  controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e
amministrativo.
   Spetta al Direttore amministrativo:

a) curare  l'attuazione  dei  programmi  e  il  raggiungimento  degli
   obiettivi,   cosi'   come   definito   dagli   organi  di  governo
   dell'Ateneo;
b) determinare  i criteri generali di organizzazione degli uffici che
   a  lui  fanno  capo,  in  conformita' alle direttive impartite dal
   Consiglio di amministrazione;
c) adottare gli atti di gestione del personale tecnico amministrativo
   dell'Universita'  e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi
   compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti dal
   Consiglio di amministrazione;
d) partecipare  agli  organi  di governo dell'Ateneo secondo le norme
   del presente Statuto;
e) assegnare gli incarichi di funzione ai dirigenti;
f) verificare e coordinare l'attivita' dei dirigenti ed esercitare il
   potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
g) esercitare  il  potere  disciplinare  nei  confronti del personale
   tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche
   funzionali,  ivi  compresi  i  dirigenti  ed  il  personale  delle
   strutture,   di  norma  su  richiesta  del  responsabile  o  anche
   prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile o
   per fatti direttamente conosciuti;
h) stipulare le convenzioni e i contratti relativi alla gestione;
i) designare   i   dirigenti   ed   i  funzionari  che  eventualmente
   partecipano alla delegazione per la contrattazione decentrata.

2. Il Direttore amministrativo inoltre:

a) sottopone  agli  organi  di  governo dell'Ateneo proposte inerenti
   l'organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce  l'orario  di  servizio  e di apertura al pubblico degli
   uffici  e  l'articolazione  dell'orario  contrattuale  di  lavoro,
   conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
c) provvede  all'attribuzione  dei  trattamenti  economici  accessori
   spettanti al personale tecnico e amministrativo;
d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione
   sull'attivita'  svolta,  a  cui  sono  allegate  le  relazioni dei
   dirigenti  e  dei singoli responsabili dei servizi delle strutture
   anche decentrate;
e) attribuisce,  sulla  base  dei  criteri e dei limiti stabiliti dal
   Consiglio  di amministrazione, al personale tecnico amministrativo
   particolari  incarichi  che,  in  quanto  rivestano  carattere  di
   notevole  complessita'  tecnica  od  amministrativa  o  comportino
   l'assunzione   di  specifiche  e  personali  responsabilita',  nel
   rispetto  degli  specifici ambiti professionali e delle qualifiche
   di  appartenenza,  possono  essere  incentivati  sotto  il profilo
   economico, nel rispetto della vigente normativa in materia.

   3.  La  funzione  di  Direttore  amministrativo  e' attribuita dal
Rettore,   sentiti   il   Senato   Accademico   e   il  Consiglio  di
amministrazione,  con motivato provvedimento. L'incarico e' conferito
a  persona  di  particolare e comprovata qualificazione professionale
scelta   tra   i   dirigenti   dell'Universita'   o   di  altra  sede
universitaria,   di   altre  amministrazioni  pubbliche,  ovvero  che
provenga  dai  settori  della  ricerca,  della docenza universitaria,
della  magistratura  e  dai  ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato,  nonche'  tra  estranei  alle  amministrazioni  pubbliche  che
abbiano  conseguito  una  particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica.
   Il  contratto  di  lavoro  del Direttore amministrativo e' a tempo
determinato  di  durata  non  inferiore  a due anni e non superiore a
quattro   anni,   rinnovabile  e,  di  norma,  correlato  al  mandato
rettorale.
   Per  il  periodo  di  durata  dell'incarico,  i  dipendenti  delle
pubbliche   amministrazioni   sono  collocati  in  aspettativa  senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
   Il    Direttore    amministrativo,   nell'esercizio   dei   poteri
attribuitigli dal presente Statuto, svolge funzioni proprie di uffici
dirigenziali  di  livello  generale  ed e' equiparato al Dirigente di
prima  fascia  di  cui  agli artt. 16 e 19 del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

                               Art. 25
                             (Dirigenti)

   1.  I  dirigenti  fanno  parte  della  Direzione  amministrativa e
collaborano  con  il  Direttore,  a  sua richiesta, nell'espletamento
della funzione allo stesso demandata.
   In  particolare ai dirigenti, nell'ambito delle strutture cui sono
preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedere  alla  gestione dei programmi e al raggiungimento degli
   obiettivi  ad essi affidati dal Direttore amministrativo adottando
   gli atti amministrativi conseguenti;
b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate;
c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita';
d) individuare i responsabili del procedimento;
e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata.

   2.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente avviene per concorso
indetto dall'Universita', ovvero per corso-concorso organizzato dalla
Scuola  Superiore  della Pubblica Amministrazione, anche su richiesta
di  piu'  atenei,  ovvero per chiamata diretta con la disciplina e le
modalita'  di  cui  all'art.  24,  comma 3. L'incarico di dirigente a
tempo  determinato  puo'  essere conferito, in vista di particolari e
specifici  obiettivi,  a  funzionari  di  categoria  EP,  che abbiano
un'anzianita'   almeno   quinquennale   nella   direzione  di  uffici
dell'Amministrazione  universitaria,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in tema di personale dirigente.

                             TITOLO VIII
                           LA VALUTAZIONE

                               Art. 26
                   (Nucleo di valutazione interna)

   1.  E'  istituito  il  Nucleo  di  valutazione  interna, organismo
tecnico che ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa
dei  costi  e  dei rendimenti, il corretto, l'efficiente e l'efficace
utilizzo delle risorse.
   2.  Il  Nucleo  di  valutazione  opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente agli organi centrali di governo.
   3.   Il   Nucleo   determina  i  parametri  di  riferimento  della
valutazione,  tenendo  conto  di  eventuali  indicatori approvati dal
Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per le parti di
loro competenza.
   Il  Nucleo dovra' richiedere anche la valutazione degli studenti e
degli altri utenti del prodotto universitario.
   4.  Il Nucleo, che ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza
e  dell'efficacia  complessiva  delle strutture e non dei singoli, si
avvale,  nelle  sue  analisi,  del  lavoro e della collaborazione dei
Consigli  dei  Corsi di studio di cui all'art. 16 e delle commissioni
per la ricerca di cui all'art. 20, comma 10.
   5. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al Rettore e
da questi trasmesse, per l'esame, al Senato accademico e al Consiglio
di  amministrazione, cui spetta prendere le decisioni opportune nelle
aree di propria competenza.
   6. Entro il 31 marzo di ogni anno, al Nucleo sono fatti pervenire,
in  ogni caso, i risultati della gestione dell'Ateneo e dei centri di
spesa  comunque  denominati,  relativi  all'esercizio  trascorso.  Il
Nucleo  formula  nei  30 giorni successivi le proprie osservazioni in
una  relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo; in
essa  e'  riepilogato  l'esito  dei  controlli  effettuati  e vengono
formulate  proposte per il miglioramento della gestione. La relazione
e' trasmessa agli Organi competenti a norma di legge.
   7.  Il Nucleo di valutazione e' composto da almeno 5 e non piu' di
9 membri, di cui almeno 2 e non piu' di 4 esterni, scelti tra esperti
in  materia  di  organizzazione  della  didattica e della ricerca, di
organizzazione  aziendale  e  valutazione del rendimento dei pubblici
servizi, di analisi e valutazione dei bilanci nonche' di contabilita'
pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione.
Il  Nucleo  di Valutazione e' nominato dal Rettore, sentiti il Senato
accademico  e  il  Consiglio di amministrazione. Il numero dei membri
del  Nucleo  e' stabilito nei limiti previsti dalla vigente normativa
ed  e'  definito  nel  decreto  rettorale  di nomina. Alle sedute del
Nucleo,  per  le questioni inerenti la valutazione della didattica da
parte  degli  studenti  e  i  connessi  servizi per la didattica e il
diritto allo studio, partecipa uno studente dell'Ateneo designato dal
Senato  degli Studenti. Il Nucleo resta in carica per tutta la durata
del mandato del Rettore.

                              TITOLO IX
                           ALTRI ORGANISMI

                               Art. 27
                  (Collegio dei revisori dei conti)

   1.  Il  Collegio  dei  revisori dei conti e' l'organo di controllo
della  regolarita'  amministrativa  e  contabile  dell'Universita'. I
membri  del  Collegio  sono  nominati  tra  gli iscritti all'albo dei
revisori   contabili   o   tra  persone  in  possesso  di  comprovata
professionalita'   nel  campo  della  finanza  e  della  contabilita'
pubblica.
   2.  Il  Collegio  dei  revisori  dura in carica quattro anni ed e'
nominato  dal  Rettore,  su  conforme  deliberazione del Consiglio di
amministrazione. E' composto da un numero di componenti non superiore
a   cinque,   di   cui   uno  con  funzioni  di  Presidente,  esterni
all'Universita',  che  possono  essere rinnovati consecutivamente non
piu' di due volte.
   3.  I  compiti  e  le modalita' di funzionamento del Collegio sono
stabiliti  dal  Regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
   4.  Il  Consiglio  di amministrazione stabilisce il compenso annuo
spettante  al  Presidente  e  agli  altri componenti del Collegio dei
Revisori,  oltre  i  rimborsi delle spese di missione, e l'importo di
eventuali gettoni di presenza.

                               Art. 28
                 (Comitato per le pari opportunita)

   1.  Il  Comitato  per le pari opportunita' promuove iniziative per
l'attuazione  delle pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della
vigente  legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del
principio  di  non discriminazione di genere e assicura sostegno alle
vittime di violazioni e sopraffazioni.
   La composizione del Comitato e' stabilita nel Regolamento generale
di Ateneo.

                               Art. 29
          (Comitato per le attivita' sportive e ricreative)

   1. E' istituito un Comitato per le attivita' sportive e ricreative
che  puo'  articolarsi  in  sezioni  con  riferimento  specifico alle
diverse attivita'.
   2. Il Comitato cura:

a) la  gestione  degli impianti sportivi che ospitano le attivita' di
   cui sopra;
b) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di
   sviluppo relativi alle attivita' precedentemente indicate;
c) la gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione e
   da enti pubblici e privati per le attivita' sportive e ricreative;
d) l'esercizio delle attivita' sportive previste dalle norme vigenti.

3. Il Comitato e' composto:

a) dal Rettore o suo delegato, che lo presiede;
b) dal  Direttore  Amministrativo  o suo delegato, che funge anche da
   segretario;
c) da  un  rappresentante  del  CUSI  (Centro  Universitario Sportivo
   Italiano)
d) da un rappresentante del CUS (Centro Universitario Sportivo);
e) da  un  docente  esperto  in  attivita'  sportive  indicato  dalla
   Facolta' di Scienze motorie;
i) da due rappresentanti degli studenti.

   4.   Il   Regolamento   generale   d'Ateneo  stabilisce  le  norme
sull'elettorato   attivo   e   passivo,   nonche'   le  modalita'  di
convocazione e di funzionamento del Comitato.
   5. Il Comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti
di  cui  alle  lettere  a)  e  b) integrato da due rappresentanti del
personale  limitatamente  alle finalita' ricreative e sociali rivolte
al personale stesso.

                               Art. 30
   (Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata)

   1.  La  delegazione  di  parte pubblica, in sede di contrattazione
decentrata,  e' composta dal Rettore o un suo delegato, dal Direttore
Amministrativo  o  un  suo delegato e da due componenti designati dal
Consiglio  di  amministrazione opportunamente coadiuvati in relazione
alle singole materie oggetto della contrattazione.

                              TITOLO X
                            I REGOLAMENTI

                               Art. 31
                  (Regolamento generale di Ateneo)

   1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e
il funzionamento dell'Universita' in attuazione del presente Statuto.
   2.  Il Regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza
assoluta  dei componenti, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio
di  amministrazione,  i Consigli di Facolta', i Consigli delle Scuole
di specializzazione e i Consigli di Dipartimento.
   Esso  e'  emanato  dal  Rettore  con proprio decreto, espletate le
procedure  e  decorsi  i  termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n.
168,  art.  6,  commi  6, 9, 10 e 11, previa deliberazione del Senato
Accademico,  assunta  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi componenti,
sentiti  il  Consiglio di amministrazione ed i Consigli di Facolta' e
dei Dipartimenti.

                               Art. 32
                  (Regolamento didattico di Ateneo)

   1.  Il  Regolamento  didattico  di Ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  di  tutti  i Corsi per i quali l'Universita' rilascia i
titoli  universitari  e  di  tutte  le  attivita' formative previste.
Fissa,  inoltre,  i criteri generali per la redazione dei regolamenti
delle strutture didattiche.
   2.  Il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e' emanato con decreto
rettorale  previa  deliberazione  del  Senato  Accademico,  assunta a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  su  proposta delle strutture
didattiche per la parte relativa agli ordinamenti e sentite le stesse
per la parte generale.

                               Art. 33
    (Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
                            contabilita)

   1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'   disciplina  i  criteri  di  gestione  e  le  procedure
amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
   In  esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che
ai  Dipartimenti, e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria
e contabile.
   Lo  stesso  Regolamento  prevede  la  copertura delle spese legali
sostenute  dai  singoli componenti dell'Universita' per azioni penali
attinenti    alle    attivita'    istituzionali   quando   intervenga
provvedimento di assoluzione.
   3.   Il   Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'   e'   emanato   dal  Rettore  con  proprio  decreto  su
deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione, sentiti il Senato
accademico  e  i  Consigli delle strutture didattiche e scientifiche,
espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio
1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, e 11.

                               Art. 34
                    (Regolamento degli studenti)

   1. Il Regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita' di
elezione,  convocazione  e  funzionamento  relativi  al  Senato degli
studenti  di  cui al precedente art. 15, nonche' quelli relativi alla
partecipazione  delle  rappresentanze studentesche negli altri organi
di  ogni  ordine  e  grado dell'Universita' nei quali, e' prevista la
presenza di detta rappresentanza.
   2.  Il  Regolamento  degli  studenti  e'  deliberato a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  Senato accademico, sentito il Senato
degli  studenti,  ed  e'  emanato  dal  Rettore  con proprio decreto,
espletate  le  procedure  e  trascorsi  i termini di cui alla legge 9
maggio 1989, n. 168, art. 6 commi 6, 9, 10 e 11.

                               Art. 35
              (Regolamenti delle strutture didattiche)

   1.   I   regolamenti   delle   strutture  didattiche  disciplinano
l'organizzazione  e  le  procedure  di  funzionamento delle strutture
medesime,  nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale e
dal Regolamento didattico di Ateneo.
   2.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche  sono approvati a
maggioranza  assoluta  dei  componenti  dei rispettivi Consigli. Essi
vengono  emanati  con  decreto  del  Rettore, previa approvazione del
Senato  Accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Per
le  strutture  didattiche  diverse dalla Facolta' deve inoltre essere
acquisito il parere della Facolta' interessata.

                               Art. 36
                   (Regolamenti dei Dipartimenti)

   1.  I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle
attribuzioni  e  delle  competenze di ciascuno di essi e nel rispetto
delle  norme  poste  al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo e
dal  Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita',
l'organizzazione  e  le  procedure di funzionamento delle strutture a
cui si riferiscono.
   2.  I  regolamenti  dei  Dipartimenti  sono emanati dal Rettore su
proposta  dei  Consigli  di  tali  strutture, previa approvazione del
Senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

                              TITOLO XI
                            NORME COMUNI

                               Art. 37
     (Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive)

   1.   Le   designazioni  elettive  previste  dal  presente  Statuto
avvengono  a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non
piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da
designare.
   2.  La  votazione  per  l'elezione  del Rettore, dei Presidi e dei
Direttori  di  Dipartimento  e'  valida  se  vi  abbia preso parte la
maggioranza  assoluta  degli aventi diritto al voto. Le votazioni per
le  altre designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative alle
rappresentanze  degli  studenti,  sono valide se vi abbia partecipato
almeno  un  terzo  degli  aventi  diritto. Se il quorum richiesto non
viene  raggiunto,  per una o piu' categorie, la votazione deve essere
ripetuta.
   Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel
Consiglio  di amministrazione e nei Consigli di Facolta' la votazione
comporta  la  elezione  di  tutti  i  loro  rappresentanti  quando si
raggiunga  una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi
diritto.
   Nel  caso  di percentuale inferiore il numero di rappresentanti e'
diminuito di un'unita'.
   La  mancata designazione di rappresentanti di una o piu' categorie
non  pregiudica  la  validita' della composizione degli organi, salvo
che il numero dei membri di diritto o eletti sia inferiore alla meta'
dei componenti dell'organo.
   3.  I  professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato
attivo, sono equiparati ai professori associati.
   Gli   assistenti   del   ruolo   ad  esaurimento,  anche  ai  fini
dell'elettorato  attivo  e  passivo,  sono  equiparati ai ricercatori
confermati.
   L'elettorato  attivo  per  la  designazione  delle  rappresentanze
studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio
dell'Ateneo;  l'elettorato  passivo  spetta ai soli studenti iscritti
fino  al  secondo  anno  fuori  corso,  con  modalita'  definite  dal
Regolamento  degli  studenti.  Agli studenti che risultano dipendenti
dell'Universita'   e'  riconosciuto  solo  l'elettorato  attivo.  Gli
studenti  eletti  nelle rappresentanze studentesche che conseguano la
laurea  nel  corso  del  mandato  possono conservare lo stesso per un
periodo  di  ulteriori  sei  mesi a decorrere dal conseguimento della
laurea stessa, con modalita' definite dal Regolamento degli studenti.
Trascorso  tale  termine  decadono  dal mandato qualora non risultino
iscritti ad un corso di laurea specialistica.
   4.  La  durata  del  mandato  degli  studenti  eletti negli organi
dell'Ateneo e' biennale.
   5.  Sei  mesi  prima  della  scadenza del mandato del Rettore, dei
Presidi  e dei Direttori di Dipartimento, sono indette le elezioni da
parte  del  Decano  dei  professori  di  prima fascia rispettivamente
dell'Universita', della Facolta' e del Dipartimento.
   Sei  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato degli altri membri
elettivi  nei  vari  organi,  sono  indette  le elezioni da parte del
Rettore.
   6.  In  caso  di  cessazione  per  qualsiasi causa del mandato del
Rettore,  dei  Presidi e dei Direttori di Dipartimento, il decano dei
professori  di  prima  fascia rispettivamente dell'Universita', della
Facolta' e del Dipartimento, indice le elezioni entro 40 giorni dalla
data di cessazione.
   In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualita' di membro
elettivo,  si  procedera' a nuove elezioni entro 40 giorni dalla data
di cessazione.
   Tutti  i  nuovi  eletti durano in carica fino alla conclusione del
mandato che e' stato interrotto.
   7. I professori che assumono la funzione di Rettore, di Preside di
Facolta',  di  Direttore  di Dipartimento o di Direttore di Scuola di
specializzazione  devono  aver  esercitato l'opzione di tempo pieno o
aver  presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso
da far valere in caso di nomina. Cio' vale anche per i professori e i
ricercatori confermati eletti nel Consiglio di amministrazione, e, di
norma,  per il Rettore vicario, i Presidi vicari, i Direttori vicari,
i Presidenti o Direttori dei Centri di servizio.
   8.  La  funzione  di  Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento,
membro  del Consiglio di amministrazione, non puo' essere assunta per
piu' di due mandati consecutivi.
   Ai  fini  del computo del numero dei mandati, quello incompleto e'
computato   solo  se  supera  la  meta'  della  durata  normale.  Una
rielezione,  dopo  2 mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che
sia  trascorso  un  periodo pari alla durata di un intero mandato. 9.
Nessuno puo' assumere contemporaneamente le seguenti cariche:

   - Rettore
   - Preside
   - Direttore di Dipartimento
   - Presidente di Corso di studio
   - Direttore di Scuola di specializzazione

   10. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di 3
volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui e' membro elettivo
o   designato   decade  dal  mandato.  La  non  partecipazione  senza
giustificato  motivo per piu' di 3 volte consecutive alle adunanze di
un organo di cui si e' membri di diritto viene segnalata al Rettore.
   11. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore, fino
all'  entrata in carica del nuovo eletto, le funzioni di Rettore sono
esercitate dal Rettore vicario.
   Tale norma vaie anche in caso di cessazione anticipata del mandato
delle  altre  cariche  dell'Universita'  che  prevedano la figura del
vicario.

                               Art. 38
       (Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)

   1.  L'anno  accademico  ha  inizio  il  F novembre e termina il 31
ottobre dell'anno successivo.
   2.  Il  mandato del Rettore e delle altre cariche elettive decorre
con l'inizio dell'anno accademico. I mandati di Preside, Direttore di
Dipartimento   e   Presidente  di  Corso  di  studio,  nonche'  delle
rappresentanze studentesche, decorrono dal 1° settembre.

                               Art. 39
          (Validita' delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati
   mediante  affissione all'albo e/o comunicazione scritta, inoltrata
   anche  telematicamente,  contenente  l'indicazione dell'ordine del
   giorno  inviata  almeno  cinque  giorni prima dell'adunanza, salvo
   casi di urgenza;
b) siano  presenti  almeno  la meta' piu' uno, con arrotondamento per
   difetto, degli aventi titolo.

   2.  Nel  computo per la determinazione del numero legale di cui al
precedente  punto  1,  lettera  b),  non si tiene conto di coloro che
abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto
dei  professori  fuori  ruolo  e  dei  professori  e  ricercatori  in
aspettativa  obbligatoria  per  situazioni  di incompatibilita' od in
alternanza   ex   art.  17  DPR  3  82/80  soltanto  se  intervengono
all'adunanza.  Cio'  non vale per le adunanze del Senato accademico e
del Consiglio di amministrazione.
   3.   Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti,  salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita'
prevale  il  voto  del  presidente.  L'astensione e' considerata voto
contrario.
   4.  Nessuno  puo'  prendere  parte  al voto sulle questioni che lo
riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro
il quarto grado.

                               Art. 40
           (Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni)

   1.  I  verbali  delle  adunanze degli organi dell'Universita' sono
pubblici.  E'  garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela
di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,  il  diritto di accesso ai
documenti  amministrativi  relativi all'attivita' dell'Universita', a
norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 23 e seguenti, secondo
le  modalita' da questi stabilite e dall'apposito Regolamento emanato
dal Rettore.

                               Art. 41
                         (Silenzio assenso)

   1.  In  tutti  i  casi  in  cui e' previsto il parere di un organo
accademico,  questo e' da ritenersi non piu' obbligatorio qualora non
venga fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

                             TITOLO XII
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 42
                       (Modifiche di Statuto)

   1.  Le  modifiche  dello  Statuto  sono  deliberate, a maggioranza
assoluta dei suoi membri, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio
di  amministrazione, le strutture didattiche e scientifiche, nonche',
per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti.
   2.  Le  Facolta'  e  i  Dipartimenti,  nonche',  per quanto di sua
competenza,  il  Senato  degli  studenti, possono sottopone al Senato
accademico  proposte  di  modifica  del  presente  Statuto.  Su  tali
proposte  il  Senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di
60 giorni.

                               Art. 43
       (Emanazione dello Statuto e delle modifiche di Statuto)

   1.  Lo  Statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal Rettore
con  proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi
9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

                               Art. 44
       (Entrata in vigore dello Statuto e delle sue modifiche)

   1.  Lo  Statuto  e  le  sue modifiche entrano in vigore dal giorno
successivo  alla  pubblicazione  del decreto rettorale sulla Gazzetta
Ufficiale, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16
comma secondo, tranne che lo stesso decreto non disponga diversamente
per motivi di necessita' e di urgenza.

                               Art. 45
                         (Norma abrogativa)

   1.  Con  l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere
efficacia le disposizioni in contrasto con esso.

                               Art. 46
                         (Norme transitorie)

   1.  Tutti i mandati attualmente in corso durano fino alla scadenza
naturale.  Per  i  mandati  la  cui decorrenza e' stata modificata ai
sensi  dell'art.  38  comma 2 e per le rappresentanze studentesche le
prime  elezioni successive all'entrata in vigore del presente Statuto
prevederanno  mandati  di  durata  ridotta,  al  fine  di  consentire
l'allineamento delle decorrenze a quanto previsto dal suddetto comma.
2.  I  ricercatori non confermati entreranno a far parte dei Consigli
di Facolta' alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
   3.  Fino  all'approvazione  dei  nuovi  regolamenti  previsti  dal
presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi
dell'Ateneo,  i  regolamenti  precedentemente  approvati ed ancora in
vigore, purche' non in contrasto con il presente Statuto.