Art. 2.
  1.  Il  commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui
alla  presente  ordinanza,  si  avvale di una struttura appositamente
costituita, composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di
personale,   anche   con   qualifica   dirigenziale   ed  equiparata,
appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali
e  non  territoriali,  nonche'  a  societa'  con  prevalente capitale
pubblico.  Tale  personale  viene  posto in posizione di comando o di
distacco,  previo  assenso  degli  interessati,  anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di
tale  personale  avviene  nel rispetto dei termini perentori previsti
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  a  corrispondere al
personale  di  cui  al  comma  1  compensi  per prestazioni di lavoro
straordinario  nel  limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla
base   degli  importi  spettanti  in  relazione  alle  qualifiche  di
appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si
tratti  di  personale  con  qualifica  dirigenziale ed equiparata, un
compenso  non  superiore  al  30%  dell'indennita' di retribuzione di
posizione in godimento.
  3.  Il  commissario  delegato puo', altresi', avvalersi, fino ad un
massimo  di  cinque  unita',  di  personale  estraneo  alla  pubblica
amministrazione.  Il  corrispettivo  da  riconoscere a favore di tale
personale  e'  determinato,  a  vacazione, ai sensi dell'art. 4 della
legge  2 marzo  1949,  n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n.
417/1997,  con  la  detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della
legge  26 aprile  1989,  n.  155,  e con il limite del 60% per quanto
concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure
professionali impiegate.
  4.  Per  la  valutazione  dei  progetti,  nonche'  per garantire il
necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite
per  il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale
di   un   comitato   tecnico-scientifico,   nominato   con   apposito
provvedimento  del  presidente della regione Veneto, composto da nove
membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla
pubblica  amministrazione,  di cui due designati dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile, tre
dal  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, uno dal
Ministro  per i beni e le attivita' culturali, uno dal Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  uno  dal presidente dalla regione
Veneto  e  uno  dal  comune di Venezia. Il presidente del comitato e'
scelto  tra  i  membri  designati  dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  provvede
altresi' a designare il segretario del comitato.
  5.  Al  personale,  di  cui  al  presente articolo, ivi compreso il
commissario  delegato,  spettano  compensi  determinati  con separato
provvedimento   del  presidente  della  regione  Veneto,  sentito  il
Dipartimento  della  protezione  civile,  e  corrisposti in deroga al
regime  giuridico  della onnicomprensivita' della retribuzione di cui
all'art.  24  del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale dirigente
sottoscritto in data 5 aprile 2001.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei precedenti commi si
provvede  con  le  risorse  finanziarie  gia'  assegnate alla regione
Veneto   ai   sensi   della  legge  n.  798  del  1984  e  successive
modificazioni,   che   verranno   direttamente   trasferite   su  una
contabilita'   speciale   istituita  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, intestata al commissario delegato.
  7.  La  regione  assicura  il  supporto  logistico  della struttura
commissariale.