Art. 2. 1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale pubblico. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Il commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento. 3. Il commissario delegato puo', altresi', avvalersi, fino ad un massimo di cinque unita', di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il corrispettivo da riconoscere a favore di tale personale e' determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. 4. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da nove membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal presidente dalla regione Veneto e uno dal comune di Venezia. Il presidente del comitato e' scelto tra i membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresi' a designare il segretario del comitato. 5. Al personale, di cui al presente articolo, ivi compreso il commissario delegato, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della regione Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi si provvede con le risorse finanziarie gia' assegnate alla regione Veneto ai sensi della legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, che verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al commissario delegato. 7. La regione assicura il supporto logistico della struttura commissariale.