Art. 4.
  1.  Al  fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui
alla  presente  ordinanza,  il  commissario  delegato, in deroga alle
disposizioni   di  legge  concernenti  i  termini,  le  modalita'  di
svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'approvazione dei
progetti  delle  opere  e  degli  impianti,  la cui realizzazione sia
ritenuta   necessaria,   nonche'   ad  autorizzarne  l'esercizio.  In
particolare,   l'approvazione   e   l'autorizzazione   da  parte  del
commissario  delegato  sostituiscono  ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali e
comunali   e   costituisce,  ove  occorra,  variante  agli  strumenti
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per
la  messa  in  sicurezza  e  bonifica  ambientale,  alla  imposizione
dell'area  di  rispetto  e  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  delle  opere  e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi
lavori.
  2.  Il  commissario  delegato,  per l'espletamento delle indagini e
delle  ricerche  preordinate all'attivita' di progettazione, dispone,
ove  necessario,  l'accesso  urgente alle aree interessate, in deroga
all'art.  16,  comma  9,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109 e
successive  modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e
per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi emette il decreto di
occupazione,  provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e
del  verbale  di  immissione in possesso dei suoli, anche con la sola
presenza di due testimoni.