Art. 4. 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, in deroga alle disposizioni di legge concernenti i termini, le modalita' di svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione sia ritenuta necessaria, nonche' ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del commissario delegato sostituiscono ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza e bonifica ambientale, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori. 2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.