Art. 5. 1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza sono utilizzate le risorse finanziarie gia' destinate per le finalita' in questione dalla legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, nonche' ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza, che gli enti competenti individuano allo scopo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dandone informazione entro il medesimo termine al commissario delegato al quale i fondi stessi possono essere trasferiti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre al finanziamento degli interventi attraverso il trasferimento dell'importo di 6 milioni di euro a valere sull'U.P.B. 6.2.3.3. - opere varie - capitolo 8551 - residui anno 2003.