Art. 5.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi all'attuazione
della  presente ordinanza sono utilizzate le risorse finanziarie gia'
destinate per le finalita' in questione dalla legge n. 798 del 1984 e
successive  modificazioni,  nonche'  ulteriori risorse finanziarie di
competenza   regionale,  fondi  comunitari,  nazionali,  regionali  e
locali,  comunque  assegnati o destinati per le finalita' di cui alla
presente  ordinanza,  che  gli enti competenti individuano allo scopo
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
ordinanza,   dandone   informazione  entro  il  medesimo  termine  al
commissario   delegato   al  quale  i  fondi  stessi  possono  essere
trasferiti,  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
concorre    al   finanziamento   degli   interventi   attraverso   il
trasferimento  dell'importo di 6 milioni di euro a valere sull'U.P.B.
6.2.3.3. - opere varie - capitolo 8551 - residui anno 2003.