Art. 6.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione  emergenziale,  il  commissario  delegato predispone entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi
degli  interventi  da  realizzare  articolati  per specifiche azioni.
Entro   trenta   giorni  dalla  scadenza  di  ciascun  trimestre,  il
commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile
lo  stato  di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli
eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare
per  ricondurre  la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti
dai cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1, il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della
presente  ordinanza  svolge  le  funzioni  di comitato per il rientro
nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di
cui  al  comma  1  e  di proporre le iniziative ritenute utili per il
conseguimento degli obiettivi ivi indicati.