Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi degli interventi da realizzare articolati per specifiche azioni. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della presente ordinanza svolge le funzioni di comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.