Art. 7.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative  assunte  dal  commissario  delegato,  e  ad ogni rapporto
contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi