Art. 3. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, non e' consentito, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualita' di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, non e' consentito: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) vietare la vendita o la messa in circolazione. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualita' di componente, che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualita' di componenti ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.