Art. 3.
  1.  A  decorrere  dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo
tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a
GPL  che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV
a  VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio   2002   come  modificato  dal  presente  decreto,  non  e'
consentito, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
    a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale, o
    b) rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in
circolazione.
  2.  A  decorrere  dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo
tipo  di  dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL
in  qualita'  di  componente che rispetta le prescrizioni di cui agli
allegati  I  e  II  e  da  IV  a  VIII del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  13 maggio 2002 come modificato dal
presente decreto, non e' consentito:
    a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale, o
    b) vietare la vendita o la messa in circolazione.
  3.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di
veicolo  provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL, o
di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a
GPL  in  qualita'  di componente, che non rispetta le prescrizioni di
cui agli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  13 maggio 2002 come modificato dal
presente  decreto,  e'  rifiutato  il rilascio dell'omologazione CE e
dell'omologazione nazionale.
  4.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli
provvisti  di  sistemi  di  riscaldamento  alimentati  a  GPL che non
rispettano  le  prescrizioni  degli allegati I, II e da IV a VIII del
decreto  del  Ministro  dell'infrastrutture e dei trasporti 13 maggio
2002  come  modificato dal presente decreto, per motivi riguardanti i
sistemi di riscaldamento:
    a) non  sono piu' considerati validi i certificati di conformita'
che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995   e  successive
modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
    b) non  e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e   la  messa  in  circolazione  dei  veicoli  nuovi  che  non  siano
accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni.
  5.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni
degli  allegati  I,  II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  13 maggio 2002 come modificato dal
presente  decreto,  in  relazione  ai  dispositivi di riscaldamento a
combustione  alimentati  a  GPL  in  qualita'  di  componenti ai fini
dell'art.  7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.