Art. 2.
  1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su
supporto  cartaceo,  ad  utilizzare  la  schedina, interoperabile tra
tutti  i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato
e le caratteristiche specificate negli allegati 1 e 2. In particolare
gli  allegati  1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco
per   giocate   semplici   e   le   schedine  di  gioco  per  giocate
sistemistiche.  Il  concessionario  puo' predisporre, per entrambe le
tipologie  di  schedina,  versioni  contenti  il  palinsesto di gioco
oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.
  2.  Il  concessionario  nel  caso utilizzi prevalentemente schedine
omnia,  avra' cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria
rete, il palinsesto di ciascuna scommessa «Big Match».
  3.  Qualunque  modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi,
con   relativi   contenuti,  delle  schedine  di  gioco  deve  essere
autorizzata   con  provvedimento  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato.