Art. 2. 1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1 e 2. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario puo' predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto. 2. Il concessionario nel caso utilizzi prevalentemente schedine omnia, avra' cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa «Big Match». 3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.