Art. 2.
                        Procedure e modalita'
  1. L'acquisizione in economia avviene con la procedura:
    a) dell'amministrazione diretta;
    b) del cottimo fiduciario;
    c) del  sistema  misto,  cioe' parte in amministrazione diretta e
parte per cottimo fiduciario.
  2.  Sono  eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali
non  occorre  intervento  di impresa esterna, in quanto effettuati, a
cura  del  provveditorato,  con  impiego  di  materiale  e  mezzi  di
proprieta' o appositamente noleggiati.
  3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a
pronta consegna.
  4.   Sono  eseguiti  mediante  cottimo  fiduciario  i  servizi,  le
forniture e gli acquisti per i quali si rende necessario od opportuno
affidare l'esecuzione a persone od imprese riconosciute idonee.
  5.  I preventivi sono richiesti ad almeno tre persone o imprese per
importi  sino  a Euro 50.000 oltre IVA e ad almeno cinque per importi
superiori.
  6.  I  preventivi  contengono  ogni  indicazione circa l'esecuzione
della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalita' di
pagamento e sono conservati agli atti.
  7.  I  preventivi  sono  richiesti  anche  sulla base di specifiche
tecniche predisposte dalla camera di commercio.
  8.  E'  consentito il ricorso a una sola persona o impresa nei casi
di  urgenza  e  di specialita' della fornitura o del servizio, ovvero
quando  l'importo  complessivo  della  spesa non supera i Euro 20.000
oltre l'IVA. I preventivi sono conservati agli atti.