Art. 2. Procedure e modalita' 1. L'acquisizione in economia avviene con la procedura: a) dell'amministrazione diretta; b) del cottimo fiduciario; c) del sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario. 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre intervento di impresa esterna, in quanto effettuati, a cura del provveditorato, con impiego di materiale e mezzi di proprieta' o appositamente noleggiati. 3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna. 4. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i servizi, le forniture e gli acquisti per i quali si rende necessario od opportuno affidare l'esecuzione a persone od imprese riconosciute idonee. 5. I preventivi sono richiesti ad almeno tre persone o imprese per importi sino a Euro 50.000 oltre IVA e ad almeno cinque per importi superiori. 6. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalita' di pagamento e sono conservati agli atti. 7. I preventivi sono richiesti anche sulla base di specifiche tecniche predisposte dalla camera di commercio. 8. E' consentito il ricorso a una sola persona o impresa nei casi di urgenza e di specialita' della fornitura o del servizio, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera i Euro 20.000 oltre l'IVA. I preventivi sono conservati agli atti.