Art. 3. L'ordinazione di beni e di servizi in economia 1. Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia sono disposte dal dirigente dell'area economico-finanziaria con ordinativo o lettera ordinativo su proposta del provveditore. 2. L'ordinativo e' redatto in duplice copia una delle quali e' consegnata all'impresa fornitrice. 3. L'ordinativo contiene la descrizione della fornitura del bene o del servizio da eseguire, la quantita', il prezzo e ogni altra modalita' di esecuzione della fornitura, nonche' le forme di pagamento, oltre alle penali in caso di inadempimento parziale o totale. 4. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 5. E' vietata l'artificiosa suddivisione delle forniture e dei servizi che presentano carattere unitario.