Art. 3.
           L'ordinazione di beni e di servizi in economia
  1.  Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia
sono  disposte  dal  dirigente  dell'area  economico-finanziaria  con
ordinativo o lettera ordinativo su proposta del provveditore.
  2.  L'ordinativo  e'  redatto  in  duplice copia una delle quali e'
consegnata all'impresa fornitrice.
  3.  L'ordinativo contiene la descrizione della fornitura del bene o
del  servizio  da  eseguire,  la  quantita',  il  prezzo e ogni altra
modalita'   di  esecuzione  della  fornitura,  nonche'  le  forme  di
pagamento,  oltre  alle  penali  in  caso di inadempimento parziale o
totale.
  4.  I  pagamenti  sono  effettuati  entro  30 giorni dalla data del
collaudo  o  dell'attestazione  di  regolare  esecuzione,  ovvero, se
successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
  5.  E'  vietata  l'artificiosa  suddivisione  delle forniture e dei
servizi che presentano carattere unitario.