Art. 4.
             Le operazioni di collaudo per le forniture
                        di beni e di servizi
  1.  Le  forniture  di beni e di servizi sono soggette a collaudo in
forma individuale o collegiale.
  2.  Il  collaudo  e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario
della fornitura o del servizio.
  3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a
Euro  20.000  oltre  IVA,  relativi al funzionamento degli uffici, in
luogo   del   collaudo,  e'  consentita  l'attestazione  di  regolare
esecuzione,  rilasciata dal provveditore sulla fattura o espressa con
separata dichiarazione.
  4.  Il  collaudatore,  sulla  base delle prove e degli accertamenti
effettuati,  accetta,  dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che
risultano   difettose  o  in  qualsiasi  modo  non  rispondenti  alle
prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.
  5.  Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di
lieve   entita'   che   non  risultano  perfettamente  conformi  alle
prescrizioni  tecniche  o  ai  campioni  presentati, e che sono posti
nelle   condizioni  prescritte,  a  seguito  di  limitati  interventi
dell'impresa,  salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata
consegna.
  6.  In  via  eccezionale,  su  motivata  proposta del collaudatore,
possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture
di  beni  non  perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni
tecniche richiamate in contratto.
  7.  Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a
cura  e  spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla
data  della lettera raccomandata di notifica del rifiuto ovvero dalla
data  del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati se
l'impresa  non  ha  presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale
termine la camera di commercio spedisce all'impresa i beni rifiutati,
con spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.
  8.  Gli  eventuali  difetti o imperfezioni, non emersi a seguito di
regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'impresa
da responsabilita'.