Art. 4. Le operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi 1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale. 2. Il collaudo e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio. 3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a Euro 20.000 oltre IVA, relativi al funzionamento degli uffici, in luogo del collaudo, e' consentita l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal provveditore sulla fattura o espressa con separata dichiarazione. 4. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, accetta, dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati. 5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entita' che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e che sono posti nelle condizioni prescritte, a seguito di limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. 6. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto. 7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati se l'impresa non ha presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la camera di commercio spedisce all'impresa i beni rifiutati, con spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa. 8. Gli eventuali difetti o imperfezioni, non emersi a seguito di regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'impresa da responsabilita'.