Art. 6.
          Le modalita' di esecuzione dei lavori in economia
  1. I lavori in economia sono eseguiti nella forma di cottimo.
  2.  Il dirigente dell'area economico-finanziaria avvia le procedure
di  affidamento  nel  rispetto delle tipologie dei lavori individuati
all'art. 5 ed entro il limite di Euro 200.000, oltre IVA.
  3.  Per  i  lavori di importo inferiore a Euro 20.000 oltre IVA, la
trattativa e' condotta con una sola ditta.
  4.  In  tutti  i  casi  in  cui l'importo dei lavori in economia da
eseguirsi  per cottimo e' compreso nella fascia tra i 20.000 e i Euro
200.000  oltre  IVA,  si  procede  attraverso indagine di mercato fra
almeno  cinque  imprese  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di
qualificazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
25 gennaio  2000,  n.  34.  La  gara  e' ritenuta valida anche con la
presentazione di una sola offerta ritenuta congrua.
  5.  Nella  procedura  di  scelta del contraente, relativamente alle
procedure  di cottimo di importo superiore ai Euro 20.000 oltre IVA e
fino  al  Euro  200.000,  oltre  IVA non e' applicabile il meccanismo
dell'esclusione  automatica delle offerte anomale, previste dall'art.
21  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, realizzandosi una gara
meramente informale.
  6.  Quando la camera di commercio e' stazione appaltante, l'atto di
cottimo  e' redatto dal dirigente dell'area economico-finanziaria che
si  avvale  di  competenze  professionali  adeguate  per  le funzioni
tecniche  inerenti  la  realizzazione  dell'opera  stessa;  l'atto di
cottimo contiene:
    a) la descrizione dei lavori da eseguire;
    b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a
corpo;
    c) le condizioni di esecuzione;
    d) il termine di ultimazione dei lavori;
    e) i termini e le modalita' di pagamento;
    f) le  penalita'  in  caso  di ritardo, il diritto della stazione
appaltante  di  risolvere  in  danno  il contratto, mediante semplice
denuncia  per  inadempimento  del  cottimista  ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici.