Art. 6. Le modalita' di esecuzione dei lavori in economia 1. I lavori in economia sono eseguiti nella forma di cottimo. 2. Il dirigente dell'area economico-finanziaria avvia le procedure di affidamento nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati all'art. 5 ed entro il limite di Euro 200.000, oltre IVA. 3. Per i lavori di importo inferiore a Euro 20.000 oltre IVA, la trattativa e' condotta con una sola ditta. 4. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo e' compreso nella fascia tra i 20.000 e i Euro 200.000 oltre IVA, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La gara e' ritenuta valida anche con la presentazione di una sola offerta ritenuta congrua. 5. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai Euro 20.000 oltre IVA e fino al Euro 200.000, oltre IVA non e' applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, realizzandosi una gara meramente informale. 6. Quando la camera di commercio e' stazione appaltante, l'atto di cottimo e' redatto dal dirigente dell'area economico-finanziaria che si avvale di competenze professionali adeguate per le funzioni tecniche inerenti la realizzazione dell'opera stessa; l'atto di cottimo contiene: a) la descrizione dei lavori da eseguire; b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) i termini e le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.