Art. 8.
                         I lavori d'urgenza
  1.  In  tutti  i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e'
determinata  dallo  stato  di  necessita'  e  di urgenza, questa deve
risultare  da  un'apposita  relazione  tecnica predisposta a cura del
responsabile del procedimento, nella quale sono indicati i motivi, le
cause, i lavori necessari con il relativo onere.