Art. 9.
                      I lavori di somma urgenza
  1.  In circostanze di somma urgenza il segretario generale provvede
contemporaneamente  alla  redazione  dell'atto  di  cui  all'art. 6 e
all'immediata  esecuzione  dei lavori entro il limite di Euro 200.000
oltre  IVA,  garantendo la rimozione dello stato di pregiudizio della
pubblica incolumita'.
  2.  L'esecuzione  dei  lavori di somma urgenza e' affidata in forma
diretta  ad  una  o  piu'  imprese  individuate  dal responsabile del
procedimento o dal tecnico incaricato.
  3.   Il  segretario  generale  informa  la  giunta  camerale  delle
operazioni svolte.