Art. 9. I lavori di somma urgenza 1. In circostanze di somma urgenza il segretario generale provvede contemporaneamente alla redazione dell'atto di cui all'art. 6 e all'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000 oltre IVA, garantendo la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato. 3. Il segretario generale informa la giunta camerale delle operazioni svolte.