Art. 2. Entro il 31 gennaio 2005 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2005 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2003 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2004 Il Ministro: Marzano