Art. 2.
  Entro il 31 gennaio 2005 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare  il contributo provvisorio relativo all'anno 2005 determinato
applicando  l'aliquota  del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio
2003  al  netto  della detrazione per gli oneri di gestione di cui al
precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Marzano