Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  del  Prosciutto di Parma sono ripartiti in conformita' del
decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  di  adozione  del regolamento
concernente  la  ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche   protette   incaricati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali.
  2. I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della  D.O.P.
«Prosciutto   di  Parma»  appartenenti  alla  categoria  «imprese  di
lavorazione»  nella  filiera preparazioni carni, individuata all'art.
4,  lettera  f),  del  decreto  12 aprile  2000, recante disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di
tutela  delle  D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi
di  cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al
Consorzio di tutela.