Art. 10. Plusvalenze latenti 1. L'impresa puo' destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'Isvap, nei limiti di cui all'art. 33, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 33, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 175/1995, sempreche' non abbiano carattere eccezionale, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' aventi sede legale in uno Stato U.E., sono ammesse nel limite del trenta per cento del loro ammontare complessivo. 2. Ai fini della inclusione di cui al comma precedente, le plusvalenze sono determinate confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi. 3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi. 4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati e' determinato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 173/1997. 5. Il valore corrente dei beni immobili e' determinato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 173/1997 ed a quelle contenute nel provvedimento Isvap del 20 luglio 2001 n. 1915 G. 6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilita' disponibile sempreche', alla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti. 7. La richiesta dell'impresa ai fini dell'autorizzazione dell'ISVAP all'inclusione delle plusvalenze nette nel margine disponibile deve essere corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si e' tenuto conto, determinate sulla base di un apposito schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. La richiesta e' presentata almeno 45 giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale ovvero della data di utilizzo ai fini del margine disponibile. 8. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita devono altresi' indicare nella richiesta di cui al comma precedente gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota dell'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo n. 174/1995, attestante le modalita' di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si e' tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.