Art. 10.
                         Plusvalenze latenti

  1.   L'impresa  puo'  destinare  nel  margine  disponibile,  previa
autorizzazione  dell'Isvap,  nei  limiti di cui all'art. 33, comma 5,
lettera c), del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 33, comma
5,  lettera  b),  del decreto legislativo n. 175/1995, sempreche' non
abbiano  carattere eccezionale, le plusvalenze latenti nette relative
a   tutti   gli  investimenti.  Le  plusvalenze  nette  su  strumenti
finanziari  non  quotati  su mercati regolamentati, con esclusione di
quelli  emessi  da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di
stabilita'  aventi  sede  legale  in uno Stato U.E., sono ammesse nel
limite del trenta per cento del loro ammontare complessivo.
  2.  Ai  fini  della  inclusione  di  cui  al  comma  precedente, le
plusvalenze  sono  determinate  confrontando il valore contabile o di
bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.
  3.  Il  valore  corrente degli investimenti in strumenti finanziari
quotati  in  mercati  regolamentati e' determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.
  4.  Il  valore  corrente  degli strumenti finanziari non quotati su
mercati regolamentati e' determinato in conformita' alle disposizioni
di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 173/1997.
  5.   Il  valore  corrente  dei  beni  immobili  e'  determinato  in
conformita'   alle  disposizioni  di  cui  all'art.  18  del  decreto
legislativo n. 173/1997 ed a quelle contenute nel provvedimento Isvap
del 20 luglio 2001 n. 1915 G.
  6.  Le  plusvalenze  nette  possono  essere  incluse nel margine di
solvibilita'  disponibile  sempreche',  alla  data di approvazione da
parte  del  consiglio  di  amministrazione del progetto di bilancio o
della   relazione   semestrale,   non   siano  intervenuti  sensibili
decrementi nel valore corrente degli investimenti.
  7. La richiesta dell'impresa ai fini dell'autorizzazione dell'ISVAP
all'inclusione  delle  plusvalenze nette nel margine disponibile deve
essere  corredata  dal  dettaglio analitico delle plusvalenze e delle
minusvalenze  di cui si e' tenuto conto, determinate sulla base di un
apposito  schema  di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. La
richiesta  e' presentata almeno 45 giorni prima dell'approvazione del
progetto  di  bilancio o della relazione semestrale ovvero della data
di utilizzo ai fini del margine disponibile.
  8.  Le  imprese  che  esercitano le assicurazioni sulla vita devono
altresi'  indicare  nella  richiesta  di  cui al comma precedente gli
impegni   prevedibili   verso  gli  assicurati,  allegando  una  nota
dell'attuario   incaricato   di   cui  all'art.  20-bis  del  decreto
legislativo  n.  174/1995,  attestante le modalita' di determinazione
degli  impegni  prevedibili  stessi di cui si e' tenuto conto ai fini
della determinazione delle plusvalenze nette.