Art. 11.
Prospetto del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le
                    assicurazioni nei rami danni

  1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui
al  punto A) dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995, aventi
sede  legale  nel  territorio  della Repubblica italiana, allegano al
bilancio  di  esercizio, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del suddetto
decreto,  il  prospetto  dimostrativo della situazione del margine di
solvibilita'  alla  data  di  chiusura dell'esercizio cui il bilancio
stesso  si  riferisce,  redatto  in  conformita'  al  modello  di cui
all'allegato 2 al presente provvedimento.
  2.  Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo utilizzano,
ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo di cui all'art. 72, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  175/1995,  il  modello  e  il relativo
allegato   di   cui  al  precedente  comma  1,  avuto  riguardo  alle
disposizioni  stabilite  dagli  articoli 103,  104,  105  e  106  del
menzionato decreto legislativo n. 175/1995.