Art. 11. Prospetto del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni 1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato 2 al presente provvedimento. 2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo utilizzano, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo n. 175/1995, il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 103, 104, 105 e 106 del menzionato decreto legislativo n. 175/1995.