Art. 12.
Prospetto del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le
             assicurazioni e le operazioni nei rami vita

  1.  Le  imprese  che  esercitano  le  assicurazioni e le operazioni
indicate  al  punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto
legislativo  n.  174/1995,  aventi  sede  legale nel territorio della
Repubblica  italiana,  alleganoal  bilancio  di  esercizio,  ai sensi
dell'art.   61,   comma   2,   del  suddetto  decreto,  il  prospetto
dimostrativo  della  situazione del margine di solvibilita' alla data
di  chiusura  dell'esercizio  cui  il  bilancio  stesso si riferisce,
redatto  in  conformita' al modello di cui all'allegato 3 al presente
provvedimento.
  2  Le  imprese  che  hanno  sede legale in uno Stato terzo, ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  di  cui  all'art.  61,  comma  2, del
decreto  legislativo n. 174/1995, utilizzano il modello e il relativo
allegato   di   cui  al  precedente  comma  1,  avuto  riguardo  alle
disposizioni  stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del menzionato
decreto legislativo 174/95.