Art. 12. Prospetto del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita 1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 174/1995, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alleganoal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato 3 al presente provvedimento. 2 Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 174/1995, utilizzano il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del menzionato decreto legislativo 174/95.