Art. 13.
          Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilita'

  1.  Le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di
cui  agli  articoli 21  del  decreto legislativo n. 174/1995 e 20 del
decreto  legislativo  n.  175/1995, aventi sede legale nel territorio
della  Repubblica  italiana, allegano al bilancio di esercizio, anche
il  prospetto  dimostrativo  aggiuntivo  del  margine di solvibilita'
redatto  in  conformita' al modello di cui all'allegato 4 al presente
provvedimento.
  2.  Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo allegano al
bilancio  di  esercizio anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo di
cui  al  comma  1,  avuto  riguardo alle disposizioni stabilite dagli
articoli 90,  91,  92 e 93 del decreto legislativo n. 174/1995 e 103,
104, 105 e 106 del decreto legislativo n. 175/1995.