Art. 13. Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilita' 1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui agli articoli 21 del decreto legislativo n. 174/1995 e 20 del decreto legislativo n. 175/1995, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilita' redatto in conformita' al modello di cui all'allegato 4 al presente provvedimento. 2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo allegano al bilancio di esercizio anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 174/1995 e 103, 104, 105 e 106 del decreto legislativo n. 175/1995.