Art. 2.
                Prestiti subordinati a scadenza fissa

  1.  Come  disposto  dall'art.  33, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo  n.  174/1995  e  dall'art.  33, comma 4, lettera a), del
decreto  legislativo  n. 175/1995 i prestiti per i quali e' stabilita
contrattualmente  una  scadenza possono essere inclusi nel margine di
solvibilita'  disponibile fino al limite del 25% del minor valore tra
il  margine  disponibile  ed  il  margine  di solvibilita' richiesto,
purche'  soddisfino  le  condizioni  previste  dagli  articoli 34 dei
richiamati  decreti  legislativi n. 174/1995 e 175/1995. Nel predetto
limite  sono  ricomprese le azioni preferenziali cumulative di durata
determinata incluse nel margine disponibile.
  2. Nel piano di rimborso previsto all'art. 34, comma 3, del decreto
legislativo  n.  174/1995  ed  all'art.  34,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  175/1995,  l'impresa indica gli elementi costitutivi
del  margine  di  solvibilita'  sostitutivi del prestito, avuto anche
riguardo  alle  prevedibili  esigenze  del  margine  di  solvibilita'
richiesto   alla   chiusura  dell'esercizio  nel  quale  e'  prevista
l'estinzione  del  prestito,  e  le  modalita'  con  le quali intende
garantire  la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento
ai  prevedibili  impegni  relativi  all'esercizio  di  estinzione del
prestito stesso.
  3.  L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma precedente
non  ricorre  se  l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad
almeno  un  quinto  all'anno,  nel  corso  degli  ultimi  cinque anni
precedenti  la  data di scadenza, l'importo del prestito computato ai
fini   del   margine   di   solvibilita'  disponibile  -  provvedendo
contestualmente  alla  sua  sostituzione con elementi idonei - ovvero
abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti
del tutto analoghi.
  4.  Nel  caso  di rimborso anticipato del prestito a scadenza fissa
l'impresa,  almeno  sei  mesi  prima  della  data  stabilita  per  il
rimborso,  ai  fini  della specifica autorizzazione dell'Isvap di cui
agli  articoli 34,  comma  4,  dei  decreti  legislativi  174/1995  e
175/1995,   trasmette  richiesta  motivata,  accompagnata  da  idonea
documentazione  che  indichi  il  possesso  dei  requisiti  di cui al
precedente comma 2.