Art. 3. Prestiti subordinati a scadenza indeterminata 1. I prestiti per i quali non e' stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passivita' subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilita', fino all'ammontare del 50% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto, purche' soddisfino le condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n. 174/1995 e dall'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995. 2. L'impresa comunica immediatamente all'Isvap l'avvenuto esercizio del preavviso di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n. 175/1995. In tal caso, per la parte a cui si riferisce il preavviso stesso, il prestito e' classificato tra i prestiti subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilita' fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Alla data di esercizio del preavviso, l'impresa, per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilita' derivanti dalla riduzione stessa dandone comunicazione all'Isvap nel piano di cui al comma successivo. 3. Il piano che l'impresa trasmette all'Isvap ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 34, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 175/1995 deve recare le indicazioni minime di cui al precedente art. 2, comma 2. 4. Nel caso di rimborso anticipato del prestito, l'impresa, almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso stesso, ai fini dell'autorizzazione dell'Isvap, trasmette richiesta motivata accompagnata da idonea documentazione che indichi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2. 5. Nel caso di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per la parte a cui si riferisce il rimborso, e' classificato tra i prestiti subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilita' fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Alla data della richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilita' derivanti dalla riduzione stessa.