Art. 3.
            Prestiti subordinati a scadenza indeterminata

  1.  I  prestiti  per  i quali non e' stabilita contrattualmente una
scadenza   sono  considerati  unitamente  alle  azioni  preferenziali
cumulative  ed  alle  altre  passivita'  subordinate,  ai  fini della
copertura del margine di solvibilita', fino all'ammontare del 50% del
minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita'
richiesto, purche' soddisfino le condizioni previste dall'art. 34 del
decreto   legislativo   n.   174/1995  e  dall'art.  34  del  decreto
legislativo n. 175/1995.
  2. L'impresa comunica immediatamente all'Isvap l'avvenuto esercizio
del preavviso di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n.
174/1995  ed  all'art.  34,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.
175/1995.  In  tal caso, per la parte a cui si riferisce il preavviso
stesso,  il  prestito  e' classificato tra i prestiti subordinati con
scadenza  fissa,  ammissibili a copertura del margine di solvibilita'
fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed
il  margine  di  solvibilita'  richiesto.  Alla data di esercizio del
preavviso,  l'impresa,  per effetto della riduzione della percentuale
di  utilizzo  del  prestito  subordinato,  provvede  a soddisfare con
elementi  di  patrimonio  netto  idonei  le  esigenze  del margine di
solvibilita'  derivanti  dalla riduzione stessa dandone comunicazione
all'Isvap nel piano di cui al comma successivo.
  3.  Il  piano  che l'impresa trasmette all'Isvap ai sensi dell'art.
34,  commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 34,
commi  3  e  7,  del  decreto  legislativo n. 175/1995 deve recare le
indicazioni minime di cui al precedente art. 2, comma 2.
  4.  Nel caso di rimborso anticipato del prestito, l'impresa, almeno
sei  mesi  prima della data stabilita per il rimborso stesso, ai fini
dell'autorizzazione    dell'Isvap,   trasmette   richiesta   motivata
accompagnata  da  idonea  documentazione  che indichi il possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.
  5.  Nel  caso di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per
la  parte  a  cui  si  riferisce  il  rimborso, e' classificato tra i
prestiti  subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del
margine  di  solvibilita' fino al limite del 25% del minor valore tra
il  margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Alla
data  della  richiesta  di rimborso anticipato, l'impresa per effetto
della   riduzione   della   percentuale   di  utilizzo  del  prestito
subordinato,  provvede  a soddisfare con elementi di patrimonio netto
idonei  le  esigenze  del  margine  di  solvibilita'  derivanti dalla
riduzione stessa.