Art. 4.
     Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

  1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari
di  cui  all'art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n.
174/1995  e all'art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
n.  175/1995  possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del
margine  di  solvibilita'  disponibile fino al limite massimo del 50%
del  minore  tra il margine di solvibilita' disponibile ed il margine
di  solvibilita'  richiesto. Il limite di cui al presente comma e' da
assumere  per  il  totale  di  detti  titoli,  degli  altri strumenti
finanziari,  delle  azioni  preferenziali  cumulative  e dei prestiti
subordinati  di cui ai precedenti articoli 2) e 3), in relazione alle
sole somme effettivamente versate.
  2.  Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di
solvibilita',   i  titoli  e  gli  strumenti  finanziari  di  cui  al
precedente  comma  soddisfano le condizioni di cui all'art. 34, comma
8,  del  decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34, comma 8, del
decreto  legislativo n. 175/1995. Con riguardo alle condizioni di cui
ai  rispettivi  commi  8,  le  imprese  si  attengono  alle  seguenti
istruzioni:
    in relazione alla lettera b), per i titoli a durata indeterminata
e  gli  altri  strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque
ipotesi  di  rimborso,  anche a scadenza, totale o parziale necessita
della   preventiva   autorizzazione  dell'Isvap.  Detta  clausola  di
subordinazione   all'autorizzazione   deve   essere  esplicitata  nel
contratto  e,  in  caso  di  emissione  sotto forma di obbligazioni o
titoli  similari,  sui titoli rappresentativi del prestito stesso. La
richiesta  di  autorizzazione  e'  presentata all'Istituto almeno sei
mesi  prima  della  data  di  rimborso  ed  e' accompagnata da idonea
documentazione  comprovante  i requisiti di cui al precedente art. 2,
comma 2;
    in   relazione   alla   lettera  c),  nel  documento  che  regola
l'emissione  e'  riportato espressamente che l'impresa puo' differire
il  pagamento  degli  interessi  qualora  non disponga del margine di
solvibilita'  richiesto ai sensi di legge. Detta clausola deve essere
esplicitata,  in  caso  di  emissione  sotto  forma di obbligazioni o
titoli  similari,  anche  sui  titoli  rappresentativi dell'emissione
medesima.  In  ogni  caso  il  differimento  nella  corresponsione di
interessi  non  modifica  l'obbligo  dell'impresa  alla remunerazione
della  passivita',  configurandosi tale differimento come sospensione
dell'obbligo  e  non  come  estinzione  dello  stesso.  Gli interessi
maturati  e  non  corrisposti  dovuti dall'impresa non possono essere
computati   nella   determinazione   del   margine   di  solvibilita'
disponibile.  La  nota  integrativa  illustra  in modo adeguato, fino
all'avvenuto  pagamento,  l'eventuale verificarsi della condizione di
differimento della corresponsione degli interessi;
    in   relazione   alla   lettera  e),  nel  documento  che  regola
l'emissione   del   prestito   e'   riportata  la  c.d.  clausola  di
assorbimento in virtu' della quale le perdite registrate dall'impresa
sono  assorbite  in  via  definitiva  o  temporanea  dal  debito  nei
confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati
e non corrisposti. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di
emissione  sotto  forma  di obbligazioni o titoli similari, anche sui
titoli  rappresentativi  dell'emissione.  La  clausola  e'  operativa
nell'ipotesi  in  cui  dal  bilancio  dell'impresa emerga una perdita
complessiva  (considerati  quindi  anche  gli  utili  e le perdite di
esercizi precedenti riportati a nuovo) che determini, una carenza del
margine  di  solvibilita'  disponibile rispetto a quello richiesto ai
sensi  di legge. Resta in ogni caso salva la facolta' degli azionisti
di   procedere  all'assorbimento  integrale  della  perdita  medesima
mediante  interventi  sul  capitale sociale almeno fino a concorrenza
del  margine di solvibilita' richiesto. In nota integrativa l'impresa
emittente  illustra  in  modo  adeguato  l'operazione di assorbimento
delle  perdite  posta  in essere con l'indicazione, in dettaglio, del
presupposto  e dell'eventuale definitivita' dell'assorbimento stesso.
In  caso  di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresi' nella
nota   integrativa  di  ciascun  esercizio  che  i  titoli  a  durata
indeterminata  e  gli  altri  strumenti  finanziari,  ricorrendone  i
presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.