Art. 4. Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari 1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 174/1995 e all'art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 175/1995 possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile fino al limite massimo del 50% del minore tra il margine di solvibilita' disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Il limite di cui al presente comma e' da assumere per il totale di detti titoli, degli altri strumenti finanziari, delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui ai precedenti articoli 2) e 3), in relazione alle sole somme effettivamente versate. 2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita', i titoli e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma soddisfano le condizioni di cui all'art. 34, comma 8, del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34, comma 8, del decreto legislativo n. 175/1995. Con riguardo alle condizioni di cui ai rispettivi commi 8, le imprese si attengono alle seguenti istruzioni: in relazione alla lettera b), per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'Isvap. Detta clausola di subordinazione all'autorizzazione deve essere esplicitata nel contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito stesso. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Istituto almeno sei mesi prima della data di rimborso ed e' accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2; in relazione alla lettera c), nel documento che regola l'emissione e' riportato espressamente che l'impresa puo' differire il pagamento degli interessi qualora non disponga del margine di solvibilita' richiesto ai sensi di legge. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi dell'emissione medesima. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica l'obbligo dell'impresa alla remunerazione della passivita', configurandosi tale differimento come sospensione dell'obbligo e non come estinzione dello stesso. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere computati nella determinazione del margine di solvibilita' disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi; in relazione alla lettera e), nel documento che regola l'emissione del prestito e' riportata la c.d. clausola di assorbimento in virtu' della quale le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi dell'emissione. La clausola e' operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva (considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo) che determini, una carenza del margine di solvibilita' disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facolta' degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilita' richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale definitivita' dell'assorbimento stesso. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresi' nella nota integrativa di ciascun esercizio che i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.