Art. 5. Sottoscrizione reciproca di passivita' subordinate 1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa, anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi costitutivi del margine di solvibilita' avviene al netto delle somme versate reciprocamente.