Art. 5.
         Sottoscrizione reciproca di passivita' subordinate

  1.  Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata
ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative
sottoscritti  e  versati  reciprocamente con altra impresa, anche non
assicurativa,  l'inclusione negli elementi costitutivi del margine di
solvibilita' avviene al netto delle somme versate reciprocamente.