Art. 6.
Operazioni  di  finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente
     di titoli rappresentativi di proprie passivita' subordinate

  1.  Qualora  l'impresa  di  assicurazione  emittente, anche tramite
imprese  controllate  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo n. 239/2001, effettui operazioni di finanziamento
al  sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di
propri  prestiti  subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri
strumenti  finanziari  nonche' azioni preferenziali cumulative e tali
operazioni  per  le  loro  caratteristiche effettive configurano atti
coordinati,  in  relazione al profilo contrattuale, alle modalita' di
realizzazione    ed    al   momento   delle   operazioni,   ai   fini
dell'inserimento   nel   margine   di   solvibilita'   le  passivita'
subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati.