Art. 6. Operazioni di finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passivita' subordinate 1. Qualora l'impresa di assicurazione emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 239/2001, effettui operazioni di finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurano atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalita' di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilita' le passivita' subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati.