Art. 7.
            Riacquisto di proprie passivita' subordinate

  1.   L'impresa   di   assicurazione  emittente  puo'  procedere  al
riacquisto  di  quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata
indeterminata   ed   altri   strumenti   finanziari   nonche'  azioni
preferenziali  cumulative  in  misura  non superiore ad un decimo del
valore originario di ciascuna emissione.
  2.  Al  riacquisto  in  misura  superiore al limite di cui al comma
precedente si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso
anticipato   contenute  nell'art.  34,  commi  5  e  6,  del  decreto
legislativo  n.  174/1995  e  nell'art.  34, commi 5 e 6, del decreto
legislativo  n.  175/1995,  ivi compresa la preventiva autorizzazione
dell'Istituto.
  3.  Le quote di proprie passivita' di cui al comma 1 incluse, anche
solo  transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente
non  possono  considerarsi  in  ogni  caso nel computo degli elementi
costitutivi del margine di solvibilita'.