Art. 7. Riacquisto di proprie passivita' subordinate 1. L'impresa di assicurazione emittente puo' procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione. 2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'art. 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 174/1995 e nell'art. 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 175/1995, ivi compresa la preventiva autorizzazione dell'Istituto. 3. Le quote di proprie passivita' di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'.