Art. 8. Clausole di revisione automatica del tasso di interesse 1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.