Art. 8.
       Clausole di revisione automatica del tasso di interesse

  1.  I  documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati,
dei  titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari
possono  prevedere  clausole  di  revisione  automatica  del tasso di
interesse  a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di
cinque  anni  dall'emissione stessa e che l'ammontare sia inferiore a
100 punti base.