Art. 9. Obblighi di informativa 1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari e' comunicata dall'impresa all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regolamenta l'emissione stessa nonche' eventuali successive modifiche alla predetta documentazione. 2. La comunicazione e' corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passivita' subordinate nel margine disponibile. 3. L'emissione delle passivita' di cui al comma 1 puo' essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione all'ISVAP della documentazione di cui al comma 1.