Art. 9.
                       Obblighi di informativa

  1.   L'emissione   di   prestiti   subordinati,   titoli  a  durata
indeterminata   ed   altri   strumenti   finanziari   e'   comunicata
dall'impresa  all'ISVAP,  allegando  copia  della  documentazione che
regolamenta l'emissione stessa nonche' eventuali successive modifiche
alla predetta documentazione.
  2.  La  comunicazione e' corredata di tutte le informazioni utili a
consentire  all'ISVAP  la  valutazione  della effettiva portata degli
impegni  che  l'impresa  di  assicurazione  intende  assumere e della
sussistenza   dei   requisiti   per   l'inclusione  delle  passivita'
subordinate nel margine disponibile.
  3.  L'emissione  delle  passivita'  di  cui  al comma 1 puo' essere
effettuata   decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione
all'ISVAP della documentazione di cui al comma 1.