Art. 3.
     Principi e criteri per l'utilizzazione del marchio IPPC/FAO
  1.   I  soggetti  gestori  dell'utilizzo  dello  specifico  Marchio
IPPC/FAO,  ufficialmente  riconosciuti, devono mettere a punto per le
societa'    commerciali   aderenti   procedure   di   ispezione,   di
registrazione  o  di accreditamento per la verifica della conformita'
ai  requisiti  del presente decreto e dei sistemi di certificazione e
di marcatura messi in essere.
  2. L'utilizzazione del Marchio IPPC/FAO deve essere effettuata, nel
rispetto  dei  dettami  dello  Standard  internazionale  sulle misure
fitosanitarie   n.   15,  della  Convenzione  internazionale  per  la
protezione delle piante della FAO.