Art. 3. Principi e criteri per l'utilizzazione del marchio IPPC/FAO 1. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO, ufficialmente riconosciuti, devono mettere a punto per le societa' commerciali aderenti procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformita' ai requisiti del presente decreto e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere. 2. L'utilizzazione del Marchio IPPC/FAO deve essere effettuata, nel rispetto dei dettami dello Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO.