Art. 4.
                   Requisiti dei soggetti gestori
  1.  I  soggetti  gestori  sono organismi, individuati da una o piu'
associazioni  di categoria di comprovata esperienza e competenza, che
coinvolgono  e  coordinano  le  figure  professionali coinvolte nella
filiera  degli imballaggi in legno che operano su tutto il territorio
nazionale,  vale a dire l'insieme degli operatori che concorrono alla
predisposizione,     alla     costruzione,     alla    distribuzione,
commercializzazione  e  fornitura  di detti materiali, nuovi o usati,
materia prima compresa.
  2.   I  soggetti  gestori  dell'utilizzo  dello  specifico  Marchio
IPPC/FAO   da   apporre  sugli  imballaggi  in  legno,  ufficialmente
riconosciuti,  devono  dotarsi  di un proprio regolamento conforme ai
requisiti di cui all'allegato 1.
  3.  I  regolamenti  dei soggetti gestori ufficialmente riconosciuti
devono  essere  conformi  allo  Standard  internazionale sulle misure
fitosanitarie  della  FAO  n.  15,  relativo alle «linee guida per la
regolamentazione  del materiale da imballaggio in legno nel commercio
internazionale», e ad ogni altro standard internazionale approvato in
ambito FAO per lo specifico settore.
  4.  I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono dotarsi di
un  proprio  marchio identificativo, diverso dal Marchio IPPC/FAO, il
cui uso deve essere disciplinato dal regolamento di cui al comma 2.