Art. 4. Requisiti dei soggetti gestori 1. I soggetti gestori sono organismi, individuati da una o piu' associazioni di categoria di comprovata esperienza e competenza, che coinvolgono e coordinano le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno che operano su tutto il territorio nazionale, vale a dire l'insieme degli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di detti materiali, nuovi o usati, materia prima compresa. 2. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, ufficialmente riconosciuti, devono dotarsi di un proprio regolamento conforme ai requisiti di cui all'allegato 1. 3. I regolamenti dei soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono essere conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale», e ad ogni altro standard internazionale approvato in ambito FAO per lo specifico settore. 4. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono dotarsi di un proprio marchio identificativo, diverso dal Marchio IPPC/FAO, il cui uso deve essere disciplinato dal regolamento di cui al comma 2.