Art. 6. Domanda di riconoscimento 1. I soggetti gestori che intendono ottenere il riconoscimento di idoneita', di cui all'art. 5, presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredata dei documenti di cui all'allegato 2. 2. I soggetti gestori di cui al comma 1 informano il Ministero delle politiche agricole e forestali delle eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica, al loro regolamento interno nonche' ad ogni altra variazione relativa alle informazioni a corredo della istanza di riconoscimento, entro trenta giorni. 3. Le suddette variazioni non devono essere in contrasto con quanto stabilito nell'allegato 1.