Art. 6.
                      Domanda di riconoscimento
  1.  I  soggetti gestori che intendono ottenere il riconoscimento di
idoneita',   di  cui  all'art.  5,  presentano  apposita  istanza  al
Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  corredata  dei
documenti di cui all'allegato 2.
  2.  I  soggetti  gestori  di  cui al comma 1 informano il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali delle eventuali variazioni in
ordine  alla  loro  situazione giuridica, al loro regolamento interno
nonche' ad ogni altra variazione relativa alle informazioni a corredo
della istanza di riconoscimento, entro trenta giorni.
  3. Le suddette variazioni non devono essere in contrasto con quanto
stabilito nell'allegato 1.