Art. 7. Obblighi dei soggetti gestori 1. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono adempiere alle disposizioni o alle specifiche tecniche impartite dal Servizio fitosanitario nazionale. 2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario. 3. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento i controlli e le ispezioni necessarie ed utilizzano per il loro svolgimento, esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA. 4. I controlli e le ispezioni di cui al comma precedente debbono essere effettuati con le frequenze e le modalita' stabilite nell'allegato I.