Art. 7.
                    Obblighi dei soggetti gestori
  1.  I  soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono adempiere
alle  disposizioni  o alle specifiche tecniche impartite dal Servizio
fitosanitario nazionale.
  2.  I  soggetti  gestori  devono  essere  in grado di controllare e
coordinare  le  figure  professionali  coinvolte  nella filiera degli
imballaggi  in  legno  loro  aderenti,  comprese  quelle  relative al
trattamento fitosanitario.
  3.  I  soggetti  gestori  ufficialmente  riconosciuti prevedono nel
proprio   regolamento  i  controlli  e  le  ispezioni  necessarie  ed
utilizzano  per il loro svolgimento, esclusivamente strutture esterne
accreditate  secondo  le  norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o
UNI  CEI  EN  45004  da  enti  di  accreditamento facenti parte della
struttura internazionale EA.
  4.  I  controlli  e le ispezioni di cui al comma precedente debbono
essere   effettuati   con  le  frequenze  e  le  modalita'  stabilite
nell'allegato I.