(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
REQUISITI  NECESSARI PER IL REGOLAMENTO DEL SOGGETTO GESTORE CHE DEVE
   ESSERE   UFFICIALMENTE   RICONOSCIUTO   E  OBBLIGHI  AI  QUALI  SI
   ASSOGGETTA PER L'UTILIZZO DELLO SPECIFICO MARCHIO IPPC/FAO
1. Regolamento.
    Il  regolamento  di  cui  si  deve dotare il soggetto gestore, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, deve prevedere almeno:
      a) la costituzione di un comitato di gestione;
      b) la  predisposizione,  il  mantenimento  e  la gestione degli
elenchi  nominali  di  tutte  le  aziende  associate  coinvolte nella
filiera degli imballaggi in legno, giudicate conformi alle regole del
regolamento medesimo;
      c) le  modalita' di rilascio delle autorizzazioni all'uso ed il
controllo  dell'utilizzazione  dello  specifico Marchio IPPC/FAO e di
altri ad esso collegati;
      d) la  definizione  e  la gestione delle procedure necessarie e
dei  documenti  per  garantire  la  tracciabilita'  delle  operazioni
effettuate,  dalle  aziende  associate,  in  tutta  la  filiera degli
imballaggi in legno;
      e) le modalita' di applicazione delle specifiche tecniche per i
trattamenti  e  la  segregazione  dei  materiali,  ufficializzati dal
Servizio fitosanitario nazionale;
      f) la  determinazione dei documenti comprovanti l'effettuazione
dei  trattamenti  fitosanitari da parte delle aziende associate nella
filiera degli imballaggi in legno;
      g) la  definizione  delle  non  conformita'  e  delle  sanzioni
relative;
      h)  la  definizione  delle  procedure  per  le comunicazioni al
Servizio fitosanitario nazionale circa le non conformita' individuate
nel corso della gestione;
      i) la   definizione  delle  procedure  per  mantenere  rapporti
costanti con i Servizi fitosanitari regionali;
      j) la  definizione  delle  procedure per fornire orientamenti a
tutte   le   aziende   associate   relativamente   alla  problematica
fitosanitaria inerente gli imballaggi in legno;
      k) le   modalita'  di  divulgazione  delle  informazioni  sulla
propria  attivita',  anche  tramite  web, di concerto con il Servizio
fitosanitario nazionale;
      l) le procedure per l'apposizione dei marchi.
2. Enti di ispezione.
    Gli  Enti  di ispezione scelti dal soggetto gestore devono essere
accreditati  secondo  le  norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45011 o
UNI  CEI  EN  45004  da  enti  di  accreditamento facenti parte della
struttura internazionale EA.
3. Frequenza delle verifiche.
    I  controlli  e le ispezioni avvengono di regola una volta l'anno
per  quanto  riguarda  la  verifica  dell'attuazione  delle procedure
previste dal sistema per garantire la tracciabilita' delle operazioni
effettuate  dall'azienda  associata  e  almeno  tre  volte l'anno per
quanto riguarda il controllo sul prodotto.
    Il  soggetto  gestore  puo'  ridurre  il  numero  delle ispezioni
relative  al  prodotto, per quelle aziende che per almeno un anno non
hanno  avuto  rilievi di non conformita' o abbiano dimostrato in modo
incontrovertibile l'adeguamento al regolamento.
3-bis. Apposizione dei marchi.
    Le  figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi
in  legno,  aderenti  al  soggetto  gestore,  devono apporre i marchi
previsti secondo le procedure stabilite nel regolamento.
4. Controlli.
    I controlli e le ispezioni devono riguardare:
      a) la    documentazione    del   sistema   per   garantire   la
tracciabilita' delle operazioni effettuate dalle aziende associate;
      b) i materiali e i mezzi tecnici di produzione;
      c) gli  stock di prodotti soggetti a trattamento secondo l'ISPM
15, presenti al momento della visita;
      d) gli archivi documentali relativi ai materiali da imballaggio
in  legno  comprensivi  di  tutti i documenti relativi al trattamento
subito  dal materiale, alla sua provenienza e tutta la documentazione
commerciale  relativa  ai  materiali da imballaggio in legno trattati
secondo l'ISPM 15 e a quelli non trattati;
      e) l'applicazione   delle   procedure   stabilite  dall'Azienda
associata relativamente al sistema di tracciabilita' e riguardanti:
        tipo di legno utilizzato, specificando la specie legnosa e la
sua provenienza;
        i luoghi e i metodi dei trattamenti fitosanitari applicati;
        la quantita' di legname trattato;
        le modalita' di trasporto;
      f) l'idoneita' degli eventuali impianti;
      g) le  aree  utilizzate  per lo stoccaggio e la lavorazione dei
materiali  da  imballaggio in legno trattato secondo ISPM 15 e quelle
destinate ad altro uso, nonche' la loro separazione;
      h) la  documentazione  delle  materie  prime  acquistate  e del
materiale da imballaggio in legno prodotto;
      i) eventuali  ulteriori  dati  richiesti dal soggetto gestore o
dall'ente di ispezione;
      j) la  verifica  della  conformita' delle operazioni effettuate
per   il  legname  o  per  gl'imballaggi  alla  normativa  FAO  e  al
regolamento del soggetto gestore.
    I  controlli  e  le  verifiche  devono  essere  conformi a quanto
previsto dal regolamento del soggetto gestore.
5.  Segregazione  dei  materiali  da  imballaggio  in  legno trattati
secondo ISPM 15 e quelli non trattati.
    Deve  essere  garantita  la segregazione dei materiali utilizzati
per  la  preparazione e la riparazione degli imballaggi in legno gia'
trattati e quelli non trattati, in modo che l'apposizione del Marchio
IPPC-FAO  garantisca  che gli imballaggi finiti sono stati totalmente
sottoposti all'idoneo trattamento.
    A tale fine le aziende associate dovranno curare:
      la   conservazione   o   la  movimentazione  del  materiale  da
imballaggi  trattato  secondo  ISPM  15 in aree aziendali nelle quali
viene garantita l'assenza di materiale non trattato;
      la  separazione  fisica  del  materiale da imballaggio trattato
secondo  ISPM  15  rispetto  ad  eventuali  altri  prodotti  in legno
presenti nel sito attraverso l'utilizzo di modalita' idonee;
      l'esistenza   di   una   chiara  documentazione,  eventualmente
integrata  al  Sistema  qualita' UNI EN ISO 9001:2000 o similare, che
dimostri  come  l'Azienda  attui  e  controlli  la  segregazione  dei
materiali  in  legno trattati secondo l'ISPM 15 della FAO rispetto ai
materiali in legno non trattato;
      l'identificazione  delle aree e dei punti critici delle fasi di
lavorazione  e  di  movimentazione del materiale in cui vi e' rischio
significativo  di  mescolanza  tra materiale trattato e non trattato,
sia per condizioni di lavorazione ordinarie che straordinarie;
      l'addestramento  del  personale  coinvolto  al mantenimento del
Sistema legato all'ISPM-15 della FAO.
    Le   operazioni   collegate   alla   realizzazione,  trattamento,
movimentazione   e   immagazzinamento   dei   prodotti   oggetto  del
trattamento   devono  essere  descritte  in  una  documentazione  che
definisca  anche  i  confini di responsabilita' delle singole aziende
associate.  I  documenti devono comprendere tutte le fasi produttive,
comprese eventuali operazioni affidate a terzi.
6. Materiale da imballaggio in legno proveniente da Stato estero.
    Nei  casi  in  cui  vengano  acquistati  all'estero  imballaggi o
materiali  per  la costruzione o la riparazione degli imballaggi gia'
trattati,  essi  devono  essere  accompagnati  da  un'attestazione di
processo  rilasciata  da  un organismo ufficiale del territorio (es.:
Servizio  fitosanitario  estero, Servizio forestale estero, ecc.) ove
e'  stato  eseguito  il  trattamento  di disinfestazione. Il soggetto
gestore  deve  soddisfare le specifiche tecniche emanate dal Servizio
fitosanitario nazionale di volta in volta.
7. Idoneita' dei sistemi di trattamento fitosanitari.
Trattamento di fumigazione.
    Il trattamento di fumigazione con bromuro di metile del materiale
da  imballaggio  in  legno  deve essere effettuato nel rispetto delle
indicazioni  dello  Standard  ISPM  15  della  FAO, ed in particolare
secondo  i  seguenti  requisiti  minimi  di  dosaggio, temperature di
esecuzione e concentrazioni efficaci:


-------------------------------------------------------------------
                       Valori di concentrazione minima (g/m3) dopo:
 Temperatura  Dosaggio --------------------------------------------
                          0.5hrs       2hrs      4hrs      16hrs
-------------------------------------------------------------------
21 °C o superiore  48       36          24        17         14
-------------------------------------------------------------------
16 °C o superiore  56       42          28        20         17
-------------------------------------------------------------------
11 °C o superiore  64       48          32        22         19
-------------------------------------------------------------------

    Per  ogni trattamento deve essere effettuata la registrazione dei
parametri:
      a)  temperatura  dell'imballaggio nel periodo di esecuzione del
trattamento;
      b) dosaggio iniziale del gas;
      c) concentrazione efficace del gas nel corso del trattamento.
a) Temperatura nel periodo di esecuzione del trattamento.
    Per  essere ritenuto efficace un trattamento deve essere eseguito
al  di  sopra  della  temperatura minima prescelta con riferimento al
dosaggio iniziale corrispondente.
    La  temperatura  minima di esecuzione non puo' essere inferiore a
10 °C e il tempo minimo di esposizione inferiore a 16 ore.
    Nel  caso  in cui la temperatura dovesse scendere al di sotto dei
valori  minimi  di  riferimento, il trattamento deve essere protratto
nel  tempo  allo  scopo  di  assicurare che il gas agisca al di sopra
delle  temperature  e  delle  concentrazioni  minime  necessarie come
indicato in tabella.
b) Dosaggio iniziale del gas.
    Per  la  determinazione del quantitativo di gas da utilizzare per
un  trattamento  e'  necessario,  determinato il volume (al netto del
volume  del  legno)  da  trattare, impiegare strumenti di misurazione
controllabili  dall'operatore:  quali  bilance  o dinamometri o altro
strumento  idoneo,  per  l'immissione del gas tal quale da bombola, o
dosatori   a   scala   graduata,   per   l'immissione   del  gas  per
vaporizzazione.
c) Concentrazione efficace del gas.
    Per  la  determinazione  delle  concentrazioni  efficaci del gas,
devono  essere  impiegati  idonei  rivelatori in grado di rilevare le
concentrazioni efficaci nel corso del trattamento.
d) Misurazione dei parametri e registrazioni.
    I   parametri   del   trattamento   devono  essere  rilevati  con
strumentazioni  idonee  regolarmente  tarate  e le misurazioni devono
essere   registrate,  con  riferimento  allo  specifico  trattamento,
mediante  l'impiego  di  software non modificabile dall'operatore. Le
specifiche tecniche devono essere conformi alle indicazioni impartite
dal Servizio fitosanitario nazionale.
    Tutti  i  dati  relativi  al  trattamento  devono  essere  sempre
visibili  in  ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e
stampabili  su  supporto  cartaceo  in modo da permettere un corretto
monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali dati
devono  accompagnare  il  lotto  trattato  sino  all'apposizione  del
marchio sull'imballaggio.
    Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni:
      dicitura «MB» (ISPM 15-FAO);
      tipo di materiale trattato e quantita';
      data e ora di inizio e fine del trattamento;
      matricola   dell'impianto   di  trattamento  o  nome  (o  logo)
dell'azienda che lo ha effettuato;
      andamento nel tempo della temperatura (sotto forma di grafico).
    Per   evitare   modifiche   e   manomissioni  dei  protocolli  di
sterilizzazione,  il  sistema  di  controllo  deve  essere  dotato di
protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati
memorizzati durante il ciclo.
    Le  Aziende associate individuano un responsabile del trattamento
e del rapporto sopraindicato.
    Sulla   partita   trattata   deve   essere   apposto  il  marchio
dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'effettuazione.
Trattamento HT.
    La  capacita'  di  carico dell'impianto di trattamento termico ad
alta  temperatura,  intesa come quantitativo massimo di materiale che
puo'  essere  caricato,  espresso in metri cubi deve essere riportata
sulle   schede   tecniche  fornite  dal  produttore  dell'impianto  e
l'organismo di controllo deve essere in grado di verificare il volume
della   partita   effettivamente   (m3)   inserita  nell'impianto  di
trattamento termico di volta in volta.
    L'impianto  di trattamento termico deve consentire di raggiungere
56  °C/30  minuti nel centro del materiale inserito. Il numero minimo
di  sonde  per  partita  omogenea e' 4. Il sistema di controllo della
temperatura deve essere regolarmente tarato (mediante certificato SIT
o un termometro campione certificato o equivalenti).
    Nel  caso vengano contemporaneamente trattate piu' specie legnose
o  tipologie  differenti,  per  umidita', o sagomatura o comunque per
conducibilita'  di  calore,  di  «materiali  da imballaggio in legno»
(segati,  pallet,  gabbie,  casse  ecc.), e' necessario monitorare il
trattamento termico con piu' sonde rispetto al numero sopra indicato.
Tali  sonde  devono  essere  differenziate  per  ogni specie inserita
nell'impianto di trattamento termico e nelle tipologie di imballaggio
di maggiori dimensioni.
    Le  sonde devono essere in grado di raggiungere il centro di ogni
tipo  di  assortimento trattato nell'impianto; inoltre, al termine di
ciascun  ciclo,  deve essere verificata la loro integrita' in modo da
dimostrarne  il  corretto  funzionamento  durante  qualsiasi verifica
interna o dall'organismo di controllo.
    Le  sonde  devono  essere  posizionate  all'interno  del  carico,
durante  i  cicli di lavorazione e in modo da rilevare la temperatura
nei  punti  piu'  «freddi» (lato opposto alla fonte di calore, centro
del  carico,  zone in corrispondenza delle quali il calore si propaga
piu'   lentamente).  Altre  posizioni  possono  essere  indicate  dal
produttore  dell'impianto  di  trattamento  termico,  a seconda delle
caratteristiche  dell'impianto  e sempre comunque previa approvazione
degli organismi di controllo.
    Le  sonde  sono  totalmente inserite in appositi fori all'interno
del  legno  in  modo  da  raggiungere  la  porzione  piu' interna del
manufatto, nelle parti di maggior spessore, in modo che non risentano
del  riscaldamento  per diffusione con l'aria calda all'interno della
cella.  Il  diametro  del  foro  che accoglie la sonda puo' essere al
massimo 0,5 mm piu' grande rispetto al diametro della sonda.
    Tali  fori  devono  essere  sigillati  con  sostanze  siliconiche
termoisolanti, o altre modalita' tecnicamente equivalenti, in modo da
evitare  variazioni  di  temperatura  provenienti dall'ambiente caldo
umido all'interno della cella.
    Il  ciclo  deve  considerarsi  terminato  quando  tutte  le sonde
avranno  raggiunto  56  °C, aumentata dell'incertezza strumentale (ad
esempio  se lo strumento ha un'incertezza di ±  1 °C il valore minimo
di temperatura da raggiungere deve essere di 57 °C) per 30 min.
    Qualora la temperatura, nell'arco dei 30 min., scende al di sotto
di 56 °C il materiale non e' da ritenersi trattato.
    Tutti  i  dati  relativi  ai  cicli di trattamento termico devono
essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di
controllo  e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un
corretto  monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre,
tali  dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione
del marchio sull'imballaggio.
    Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni:
      dicitura «HT» (ISPM 15-FAO);
      tipo di materiale trattato e quantita';
      data e ora di inizio e fine del trattamento;
      matricola  dell'impianto di trattamento termico e nome (o logo)
dell'azienda che lo ha effettuato;
      andamento  nel  tempo  della  temperatura  rilevata dalle sonde
inserite nel centro del materiale (sotto forma di grafico).
    Per   evitare   modifiche   e   manomissioni  dei  protocolli  di
sterilizzazione,  il  sistema  di  controllo  deve  essere  dotato di
protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati
memorizzati durante il ciclo.
    Le  Aziende associate individuano un responsabile del trattamento
e del rapporto sopraindicato.
    Sulla   partita   trattata   deve   essere   apposto  il  marchio
dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'uscita dal forno.