Art. 2.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Valle  d'Aosta  Lard  d'Arnad», ricade sui soggetti che si avvalgono
della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.