(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
                    «VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD»
                               Art. 1
                            Denominazione
  La  denominazione  di origine protetta «Valle d'Aosta Lard D'arnad»
e'  riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
  Gli  allevamenti  dei  suini  destinati  alla produzione del «Valle
d'Aosta  Lard  D'arnad»  debbono  essere situati nel territorio delle
seguenti  regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e
Piemonte.
  I  suini  nati,  allevati  e  macellati nelle suddette regioni sono
conformi  alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la
materia prima dei prosciutti di Parma e San Daniele.
  Gli  allevamenti  devono infatti attenersi alle citate prescrizioni
per   quanto   concerne   razze,   alimentazione   e  metodologia  di
allevamento.
  I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno
10%,  di  eta'  non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche
proprie  dei suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n.
3220/84  concernente  la  classificazione  commerciale delle carcasse
suine.
  Il  macellatore  e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di  origine  dei  tagli.  Il  certificato del macello, che accompagna
ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la
tipologia,   deve   essere  conservato  dal  produttore.  I  relativi
controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo
indicata nel successivo art. 7.
  La  zona  di  elaborazione  del  Lard  d'Arnad e' rappresentata dal
territorio comunale di Arnad (Regione autonoma Valle d'Aosta).
                               Art. 3.
                            Materie prime
  Il  «Valle  d'Aosta  Lard  D'arnad»  e' ottenuto dalla spalla e dal
dorso dei suini di almeno 9 mesi e all'immissione al consumo presenta
uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo.
  Nel  procedimento  di  salatura  si  impiegano, oltre alla salamoia
composta  da  acqua  e  cloruro di sodio cristallizzato, aglio lauro,
rosmarino  e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche
ed  eventualmente  spezie  non  macinate  quali  ad esempio chiodi di
garofano,  noce moscata, grane di ginepro. Sia le erbe aromatiche che
le  spezie  non  devono  comunque  essere  predominanti su rosmarino,
aglio, salvia e lauro.
     Possono   altresi'  essere  usate,  in  relazione  all'andamento
stagionale  ed  alle  produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o
coltivate, raccolte sul territorio regionale.
                               Art. 4.
                       Metodo di elaborazione
  L'elaborazione  del  «Valle  d'Aosta  Lard  D'arnad»  deve avvenire
interamente nella zona geografica individuata dal territorio comunale
di Arnad (Regione Autonoma Valle d'Aosta).
  Il regime climatico dell'area di elaborazione e' determinante nella
dinamica del ciclo produttivo che e' strettamente legato alle tipiche
condizioni ambientali.
  Il   lardo   deve   essere  tagliato  e  collocato  negli  appositi
contenitori  di  legno  (doils)  dopo  non  oltre  48  ore dal giorno
successivo alla macellazione.
  Il  legno  usato  per  costruire  i  doils deve essere di castagno,
rovere o larice.
  Durante  questo  periodo di tempo la temperatura e' mantenuta bassa
per conservare inalterate le caratteristiche del prodotto.
  Durante l'operazione di collocamento nei doils si alternano ad ogni
strato  di  lardo, uno strato di sale ed aromi procedendo in tal modo
fino  al  riempimento  del  recipiente;  il  tutto e' successivamente
ricoperto  di  acqua  salata,  portata  prima  all'ebollizione  e poi
lasciata  raffreddare, in modo da ottenere la salamoia necessaria per
la conservazione del lardo.
                               Art. 5.
                            Stagionatura
  Il  lardo  deve  riposare  all'interno dei doils per un periodo non
inferiore ai 3 mesi.
                               Art. 6.
                           Caratteristiche
  All'atto dell'immissione al consumo il «Valle d'Aosta Lard D'arnad»
presenta le seguenti caratteristiche:
    caratteristiche fisiche:
      forma:  in  pezzi  di diversa dimensione a seconda del taglio e
della tecnologia con una altezza non inferiore a 3 cm.
      aspetto  esterno:  colore  bianco  con possibile presenza di un
leggero strato di carne, mentre il cuore e' normalmente rosato chiaro
senza venature.
    caratteristiche organolettiche:
      odore: ricco di aromi;
      gusto:  gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela
per la salamoia.
                               Art. 7.
                              Controlli
  Fatte   salve  le  competenze  attribuite  dalla  legge  al  medico
veterinario  ufficiale  (USL)  dello stabilimento - il quale ai sensi
del  capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 537, accerta e mediante una ispezione adeguata
controlla  che  i  prodotti  a base di carne rispondano ai criteri di
produzione  stabiliti  dal  produttore  e,  in  particolare,  che  la
composizione   corrisponda  realmente  alle  diciture  dell'etichetta
essendogli  attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia
usata  la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del
sopra   citato  decreto  legislativo  (la  denominazione  commerciale
seguita  dal  riferimento  alla  norma  o  legislazione nazionale che
l'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del
presente  disciplinare  di  produzione  e' svolta dal Ministero delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali il quale puo' avvalersi ai
fini  della  vigilanza sulla produzione e sul commercio del consorzio
tra  i  produttori,  o  di altro organismo a tal fine costituito come
stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE di riferimento.
                               Art. 8.
                    Designazione e presentazione
  La  designazione  «Lard  d'Arnad» deve essere apposta con caratteri
chiari  ed  indelebili,  nettamente distinti da ogni altra scritta ed
essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta.
  La  designazione  puo'  essere  apposta  in  lingua italiana «Valle
d'Aosta  Lard  D'arnad»  od  in  lingua francese «Vallee d'Aoste Lard
D'arnad».
  Tali   denominazioni   possono   essere   abbinate  al  logo  della
denominazione.
  E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
  E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di  indicazioni  che facciano
riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo  o  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore,  nonche'  l'eventuale  nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti il prodotto deriva.