Art. 2.
  La  polizza  di  cui  all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le
condizioni   e   clausole   riportate   nel   prospetto  allegato  al
provvedimento  dell'ISVAP  n.  2222 del 13 novembre 2003 citato nelle
premesse del presente provvedimento.
  Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2004
                                              Il presidente: Giannini