Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 2222 del 13 novembre 2003 citato nelle premesse del presente provvedimento. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2004 Il presidente: Giannini