IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione  della  direttiva  98/8/CE  del Consiglio, del 16 febbraio
1998, concernente l'immissione sul mercato dei biocidi;
  Visto  l'art.  14,  comma  4, del suddetto decreto legislativo, che
prevede  che  il  Ministero  della  salute  al  fine  di  evitare  la
duplicazione degli esperimenti sugli animali vertebrati, comunichi al
richiedente  l'autorizzazione  di un biocida, contenente un principio
attivo inserito negli elenchi predisposti in sede comunitaria secondo
le  procedure  di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE,
il  nome  e  l'indirizzo  del  detentore  o dei detentori di analoghe
autorizzazioni;
  Visto  l'art. 14, comma 6 del decreto legislativo sopra citato, che
prevede  che  il  Ministero della salute fissi con proprio decreto le
modalita'  per  la messa in comune delle informazioni di cui all'art.
14,  comma  5,  e  la procedura di utilizzazione delle stesse in modo
tale   da   assicurare  un  ragionevole  equilibrio  degli  interessi
coinvolti nei casi di mancato accordo tra le parti interessate;
  Ritenuta  l'opportunita'  di garantire una intermediazione da parte
del  Ministero  della  salute e delle attivita' produttive per quanto
concerne la messa in comune di tutte le informazioni;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) titolare:  colui  che  ha  gia' ottenuto l'autorizzazione o la
registrazione  di un biocida contenente uno o piu' principi attivi, a
norma degli articoli 3 e 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174;
    b) richiedente: colui che intende presentare una nuova domanda di
autorizzazione  o  registrazione per un biocida contenente uno o piu'
principi  attivi  e  dimostri  che  esso e' simile ad un biocida gia'
autorizzato,  e  che  il principio attivo o i principi attivi in esso
contenuti  sono  gli stessi gia' autorizzati in precedenza, anche per
quanto riguarda il grado di purezza e la natura delle impurezze;
    c) informazioni: i dati di cui e' richiesta la messa in comune.