Art. 6.

  1.  La  decisione stabilisce la quantita' massima di biocidi che il
richiedente puo' immettere sul mercato nel periodo di validita' della
protezione dei dati ed il compenso dovuto al titolare.
  2.  Il  richiedente  allega  la  suddetta  decisione e il documento
comprovante   l'avvenuto   pagamento  del  compenso  stabilito  nella
decisione,  dovuto  al  titolare,  alla  domanda  di autorizzazione o
registrazione del proprio biocida.
  3.  La  successiva  verifica  da  parte del Ministero della salute,
anche  su  segnalazione  del titolare, della mancata osservanza delle
prescrizioni   contenute   nella   decisione   comporta   la   revoca
dell'autorizzazione  o della registrazione ottenute, sulla base della
decisione stessa.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1° luglio 2004

                                             Il Ministro della salute
                                                     Sirchia


       Il Ministro
delle attività produttive
         Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217