Art. 6. 1. La decisione stabilisce la quantita' massima di biocidi che il richiedente puo' immettere sul mercato nel periodo di validita' della protezione dei dati ed il compenso dovuto al titolare. 2. Il richiedente allega la suddetta decisione e il documento comprovante l'avvenuto pagamento del compenso stabilito nella decisione, dovuto al titolare, alla domanda di autorizzazione o registrazione del proprio biocida. 3. La successiva verifica da parte del Ministero della salute, anche su segnalazione del titolare, della mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella decisione comporta la revoca dell'autorizzazione o della registrazione ottenute, sulla base della decisione stessa. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2004 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217