Art. 2.

  1.  Le  ordinanze di protezione civile previste dal l'art. 5, comma
2,  della  legge  n.  225/1992,  laddove  ineriscano  a situazioni di
emergenza  ed  a  «grandi eventi» ancora in atto, sono modificate nel
senso  di  assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in
materia  di  appalti  pubblici  di  lavori di servizi e di forniture,
sulla base di apposita ordinanza di protezione civile che deve essere
emessa  entro  dieci  giorni  dalla  data  di adozione della presente
direttiva.