Art. 3. 1. Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessita' aventi carattere di assoluta imperiosita', le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 potranno prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilevo comunitario di cui in premessa, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.