Art. 3.

  1.  Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessita'
aventi carattere di assoluta imperiosita', le ordinanze di protezione
civile  previste  dall'art.  5,  comma  2,  della  legge  n. 225/1992
potranno  prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale
nella  materia  degli  appalti  pubblici  di  lavori, di servizi e di
forniture  di  rilevo  comunitario  di cui in premessa, nel rispetto,
comunque,   delle   norme   contenute   nelle   pertinenti  direttive
comunitarie.