Art. 4. 1. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalita' dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempreche' non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalita', e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione del primi indispensabili interventi.