Art. 4.

  1.  Nell'ipotesi  di  assoluta  eccezionalita'  dell'emergenza,  da
valutarsi   in   relazione   al   grave   rischio  di  compromissione
dell'integrita'  della  vita  umana,  il  Capo del Dipartimento della
protezione  civile  puo' essere motivatamente autorizzato a procedere
ad  affidamenti  diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di
servizi  e  di  forniture  di rilievo comunitario di cui in premessa,
sempreche'  non  sia  possibile  provvedere altrimenti, in termini di
rigorosa   proporzionalita',   e   soltanto   per  periodi  di  tempo
prestabiliti,   limitati   alla  adozione  del  primi  indispensabili
interventi.