Art. 6.

  1.  Il  Capo  del  Dipartimento della protezione civile provvede ad
assicurare la puntuale ed urgente attuazione della presente direttiva
diffondendone   la   conoscenza   agli   enti  pubblici  territoriali
interessati.
    Roma, 22 ottobre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi