Art. 2.
  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  il
Commissario  delegato,  ove  non  sia possibile l'utilizzazione delle
strutture  pubbliche,  puo'  affidare la progettazione anche a liberi
professionisti,  avvalendosi,  ove  occorrenti,  delle deroghe di cui
all'art. 6.
  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi dell'ausilio dei
soggetti  attuatori,  per  gli  interventi  di  competenza,  provvede
all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla
conferenza   di   servizi   da   indire   entro  sette  giorni  dalla
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la
determinazione  e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della
legge  7 agosto  1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3,
della   legge  15 maggio  1997,  n.  127,  all'assenso  del  Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  Il Commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza
e   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.
  5.  L'approvazione  del parte del Commissario delegato dei progetti
definitivi   o   esecutivi  costituisce  variazione  degli  strumenti
urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle relative opere.