IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata fino all'8 gennaio 2005; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64334; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005.