IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 252 del 26 ottobre 2004
della  Repubblica  italiana,  relativo  alla  protezione  transitoria
accordata  a livello nazionale alla denominazione «Castagna Reatina»,
trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
indicazione geografica protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le Regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;
  Visto  il  comma  1  del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa dalla Nensino Soc. Coop. a r.l., con
sede  legale  in  Pescorocchiano  (RI),  Frazione Nesce, con la quale
veniva  indicato,  quale  organismo privato per svolgere attivita' di
controllo  sul  prodotto di che trattasi, la societa' «Agroqualita' -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli   standard  appositamente  predisposto  per  le  produzioni
vegetali;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del Regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in  Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG)  istituito  presso  il  Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/99, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge
n. 526/99, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  Regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione
«Castagna Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con
decreto ministeriale 13 ottobre 2004.