Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento   della  denominazione  «Castagna  Reatina»  da  parte
dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita'
dell'autorizzazione,   l'organismo   di   controllo  «Agroqualita'  -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.»  e'  tenuto  ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di
impartire.