Art. 5.
  L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» comunica
con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta
giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione   «Castagna  Reatina»  anche  mediante  immissione  nel
sistema   informatico   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.