Art. 5. L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Castagna Reatina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.