Art. 6.
  L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» immette nel
sistema   informatico   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita'  della denominazione «Castagna Reatina»
rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali
procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo
comma  del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi
noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di
produzione della denominazione «Castagna Reatina».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° dicembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate